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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45691/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per tentato furto aggravato (5 bottiglie di alcolici per valore di 172,00 euro). Due motivi principali: 1) violazione dell'art.178 comma 1 lett. c) c.p.p. e mancata valutazione delle conclusioni scritte inviate dal difensore via PEC nei termini emergenziali da Covid-19 (presunta nullità per violazione del diritto di difesa/contraddittorio cartolare); 2) violazione degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p. e vizio di motivazione per la dichiarazione di assenza fondata sulla notifica del decreto di citazione al difensore domiciliatario senza verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto difensivo, con conseguente censura della dichiarazione di assenza del 14/05/2018 e degli atti successivi

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo: benché il difensore abbia prodotto copia della PEC inviata il 25/10/2021 e la Corte territoriale non abbia espressamente considerato quelle conclusioni, dalla lettura delle conclusioni prodotte non emergono doglianze specifiche non già valutate dalla sentenza impugnata; quindi non si è realizzata una lesione concreta del diritto di difesa che giustifichi l'annullamento. Sul secondo motivo: la notificazione del decreto di citazione al difensore domiciliatario è risultata valida e il difensore ha documentato ripetuti tentativi di contatto con l'assistita e la successiva rinuncia al mandato; la Corte ha ritenuto che le circostanze costituiscono indici concreti di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, per cui la dichiarazione di assenza non è nulla. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata quale riferimento generale alla partecipazione al reato (con riferimento al tentativo); citata come parte della fattispecie per il reato di tentato furto

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; qui richiamata per la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Circostanza aggravante del reato (esposizione a valore o altra aggravante specifica): utilizzata per la definizione dell'aggravazione contestata alla ricorrente

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità generali e relative: il ricorso lamentava nullità relativa per omissione di valutazione delle conclusioni scritte inviate via PEC; la Cassazione ha ricordato che la mancata allegazione può integrare una nullità intermedia ma occorre verificare l'esistenza di doglianze specifiche non valutate e il concreto pregiudizio derivante

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola i casi di procedibilità in assenza per volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento: la Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove (tentativi di contatto del difensore e rinuncia al mandato), siano emersi elementi sufficienti per qualificare come volontaria la sottrazione della imputata

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Collegata alla disciplina dell'assenza e della celebrazione del processo in assenza; richiamata insieme ad art.420-bis per valutare la legittimità della dichiarazione di assenza

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione al difensore: la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore domiciliatario e ha considerato rilevanti i suoi tentativi di contatto come prova della mancata conoscenza dovuta a comportamento volontario dell'imputata

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (normativa emergenziale)

    Richiamata implicitamente come base per la disciplina delle conclusioni scritte trasmesse telematicamente in regime emergenziale; il mancato inserimento agli atti di tali conclusioni può costituire una nullità ma occorre provare il pregiudizio

Massime di principio

  • La mancata valutazione formale di conclusioni scritte inviate via PEC può integrare una nullità ma per ottenere l'annullamento occorre dimostrare che le conclusioni contenevano doglianze specifiche non considerate e che tale omissione abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa
  • La dichiarazione di assenza dell'imputato regge se esistono elementi probatori che permettono di ritenere una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (es. ripetuti tentativi di contatto del difensore, rinuncia al mandato, indicazioni discordanti sul domicilio); non si richiede un comportamento manifesto e pianificato, ma prove concrete che l'imputato si sia posto nella condizione di non ricevere le comunicazioni
  • L'irreperibilità o l'elezione di domicilio non sono di per sé sufficienti a provare la volontaria sottrazione; è necessaria una valutazione di fatto complessiva e non presuntiva
  • Il difensore che invia atti processuali via PEC deve conservare e, se necessario, allegare prova dell'invio e dell'avvenuta ricezione nei fascicoli, perché l'omessa trascrizione negli atti del processo può rendere difficile dimostrare l'avvenuta trasmissione e l'eventuale pregiudizio
  • Quando si impugna per nullità formali dovute a omissioni procedurali, è strategico indicare espressamente quali passaggi argomentativi o prove non valutate avrebbero potuto influire sull'esito del giudizio, al fine di dimostrare l'interesse concreto all'annullamento

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