Cassazione Civile, Ordinanza n. 25927/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione di un socio accomandatario da una società in accomandita semplice deliberata dagli altri soci. Il socio escluso ha contestato la validità e legittimità della delibera, sostenendo che la clausola compromissoria statutaria non potesse precludere la cognizione del giudice ordinario sull’opposizione ex art. 2287 c.c.; ha inoltre dedotto che la delibera di esclusione non potesse ritenersi legittimamente adottata senza ricorso agli arbitri, che il comportamento dei soci avrebbe inciso sulla permanenza della clausola arbitrale, che fosse rilevante la natura rituale o irrituale dell’arbitrato e che, nel merito, vari motivi di esclusione fossero infondati. Ha infine contestato la liquidazione delle spese, perché avrebbe incluso anche la fase cautelare nel compenso di primo grado. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.; il ricorrente ha quindi impugnato sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente all’ordinanza della Corte d’appello resa ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo non impugnabili congiuntamente, nei termini dedotti, i vizi rivolti contro tale provvedimento. Ha poi rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa. Ha affermato che la delibera di esclusione del socio appartiene alla fase endosocietaria disciplinata dall’art. 2287 c.c. e può essere adottata dai soci senza necessità di previo arbitrato; la controversia arbitrale sorge solo nell’eventuale opposizione successiva alla delibera. Ha inoltre ritenuto irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale ai fini del riparto di competenza, poiché in entrambi i casi la lite è sottratta al giudice ordinario e devoluta agli arbitri. Infine, ha reputato corretta la liquidazione delle spese comprensiva della fase cautelare endoprocessuale, da valutarsi unitariamente rispetto all’esito finale della lite. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
disciplina il procedimento endosocietario di esclusione del socio; la delibera di esclusione rientra nell’attività sociale e la successiva opposizione può essere devoluta agli arbitri se previsto dallo statuto.
art. 9 statuto sociale
clausola compromissoria che devolve agli arbitri qualunque controversia tra soci o tra soci e società; non incide sulla possibilità di adottare la delibera di esclusione.
art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5 del 2003
le modifiche o soppressioni della clausola compromissoria richiedono la maggioranza qualificata prevista dalla norma; il mero comportamento dei soci non equivale a modifica statutaria.
l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile solo per vizi propri e, se impugnata congiuntamente alla sentenza di primo grado, richiede censure distinte e chiaramente riferite ai diversi provvedimenti.
consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello; l’ordinanza è impugnabile solo per errores in procedendo propri.
art. 111, comma 7, Cost.
fondamento della ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello soltanto per violazioni processuali proprie.
il ricorso deve essere inquadrato nei motivi tipizzati; non sono deducibili contro l’ordinanza ex art. 348-ter i vizi di merito o motivazionali, salvo casi estremi di motivazione mancante o apparente.
l’arbitrato irrituale è istituto codificato; la distinzione rispetto al rituale incide sull’efficacia del lodo e sul regime impugnatorio, non sulla sottrazione della controversia al giudice ordinario.
l’effetto espansivo esterno non si estende all’ordinanza di inammissibilità dell’appello nel modo prospettato dal ricorrente.
l’ordinanza ex art. 348-bis non è assimilabile ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ai fini dell’estensione degli effetti della decisione.
richiamati dal ricorrente per l’interpretazione della clausola statutaria; la Corte non ne ha tratto un autonomo principio, ritenendo comunque irrilevante la censura sulla base della struttura della clausola e della competenza arbitrale.
Massime di principio
- La delibera di esclusione del socio appartiene alla fase endosocietaria e può essere validamente adottata dall’organo sociale secondo l’art. 2287 c.c.; la clausola compromissoria rileva solo per l’eventuale impugnazione/opposizione successiva, non per l’adozione della delibera stessa.
- La previsione statutaria di arbitrato per "qualunque controversia" tra soci o tra soci e società non comporta, di regola, deroga alla disciplina legale del potere di esclusione del socio; non si può confondere il piano del potere deliberativo con quello della contestazione giudiziale successiva.
- Il mero comportamento processuale o negoziale dei soci non vale, di per sé, a sopprimere o modificare una clausola compromissoria statutaria, occorrendo le forme e le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.
- Nell’impugnazione congiunta della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., le censure devono essere autonome e chiaramente distinte; l’ordinanza è ricorribile in cassazione solo per vizi propri di natura processuale.
- La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale non incide sul dato decisivo della sottrazione della controversia al giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la lite viene devoluta agli arbitri; la differenza attiene soprattutto all’efficacia del lodo e al regime delle impugnazioni.
- Le spese della fase cautelare endoprocessuale vanno regolate unitariamente con la decisione finale del merito, perché il criterio della soccombenza si valuta sull’esito complessivo della lite e non separatamente per singole fasi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →