Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per induzione indebita: si contestava la qualificazione giuridica del fatto (si chiedeva la riqualificazione in istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322 cod. pen. o, alternativamente, in tentativo/ diversa fattispecie), la attendibilita delle dichiarazioni rese da Castellaneta, e si chiedeva comunque un trattamento sanzionatorio mitigato per confessione e collaborazione (art. 323-bis). Mancino deduceva inoltre carenza di riscontri e vizio di motivazione sulle dichiarazioni eterodichiarate e chiedeva acquisizione di pronunce di assoluzione di coimputati rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla diversa qualificazione del fatto: la condotta non integra l'induzione indebita ex art. 319-quater, che richiede abuso di poteri o della qualita del pubblico agente, bensì l'istigazione alla corruzione ex art. 322 comma 4 (sollecitazione senza pressioni, scambio di favori). Riqualificato il fatto in istigazione alla corruzione, la pena massima risultante determina il maturare della prescrizione (estinzione del reato nel dicembre 2020). Non potendo pronunciare un'assoluzione di merito, la Cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Il reato di induzione indebita richiede che l'induzione sia esercitata dal pubblico agente mediante abuso dei poteri o abuso della qualita, cioè una condotta che pone il privato in stato di soggezione e determina la dazione o promessa dell'utilità
art. 322 cod. pen. (istigazione alla corruzione), comma quarto
L'istigazione alla corruzione si configura come la sollecitazione al privato per un mero scambio di favori senza l'esercizio di pressioni o minacce; la fattispecie è meno grave rispetto all'ipotesi di corruzione consumata e la pena è ridotta di un terzo rispetto alla corruzione propria
Prevede circostanze attenuanti per chi confessa e collabora fornendo un contributo decisivo alle indagini; la Corte ha valutato la richiesta ma la riqualificazione e la prescrizione hanno reso irrilevante l'applicazione pratica dell'attenuante nel provvedimento finale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consente l'assoluzione senza procedimento quando è evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito in quanto non era palese l'inesistenza del fatto
Massime di principio
- La distinzione tra induzione indebita (art. 319-quater) e istigazione alla corruzione (art. 322) dipende dalla presenza di abuso di potere o qualità del pubblico agente: senza forme di prevaricazione o pressione l'ipotesi corretta è normalmente l'istigazione
- La mera prospettazione di uno scambio corruttivo senza intimidazione o esercizio di poteri è qualificabile come istigazione alla corruzione; occorre valutare il rapporto di forza e la concreta capacita del pubblico agente di determinare il privato
- Perché si configuri la corruzione consumata e non solo l'istigazione, l'accettazione da parte del privato deve essere effettiva e concreta; una adesione simulata e la denuncia immediata possono impedire la consumazione
- La riqualificazione della fattispecie può incidere sulla pena e, di conseguenza, sulla prescrizione: una qualificazione in reato meno grave può determinare l'estinzione per prescrizione anche se in appello era stata confermata la condanna per altro reato
- In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove salvo vizi di legalità o di motivazione: le doglianze che propongono una lettura alternativa dei fatti sono in genere infondate
- La collaborazione e la confessione possono influire sulla misura della pena ma non impediscono automaticamente la riqualificazione del fatto o l'effetto della prescrizione
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