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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha riconosciuti responsabili, a vario titolo, di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio/tentato riciclaggio, ricettazione) e di associazione a delinquere. Le censure principali sono: vizio di motivazione sull'esistenza del vincolo associativo e sul ruolo di promotore/organizzatore; contestazione della qualificazione giuridica di talune condotte (con richieste di riqualificazione); insufficienza probatoria rispetto al contributo causale ad alcune fatture e ai fatti di ricettazione; errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (applicazione/quantificazione di pena, mancato riconoscimento di attenuanti o dell'ipotesi tentata e applicazione di aggravanti); questioni di prescrizione dei reati; e doglianze sulla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva e sulle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione, raccordando la motivazione di primo e secondo grado, ha in massima parte confermato la ricostruzione di fatto e la responsabilità penale dei ricorrenti, dichiarando però fondate, in parte, le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio dei fratelli Rebecchi: per Giorgio e Matteo Rebecchi ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e ad alcune pene accessorie, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sui profili sanzionatori. In particolare è stata revocata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di Rebecchi Matteo; è stata annullata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata a Rebecchi Giorgio con rinvio per valutare l'eventuale applicazione, se del caso, di una interdizione temporanea. Per il resto i ricorsi di Giorgio e Matteo sono stati dichiarati inammissibili. I ricorsi di Lacidogna e di Dal Magro sono stati dichiarati inammissibili; la Cassazione ha confermato la legittimità delle rispettive condanne di merito e ha condannato Lacidogna e Dal Magro al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Complessivamente la Cassazione ha dunque confermato le principali statuizioni di responsabilità, ma ha disposto accertamenti e nuovo esame del trattamento sanzionatorio per i fratelli Rebecchi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La Corte conferma che il delitto è integrato anche quando la fatturazione sia "soggettivamente" falsa (cioè la prestazione è materialmente resa da diverso soggetto) poiché la norma punisce l'emittente che "al fine di consentire a terzi l'evasione" emette fatture inesistenti, indipendentemente dal concreto utilizzo.

  • d.lgs. 74/2000, art. 11

    delitto fiscale (rientro di capitali, rilevanza penale per somma e imposta evasa)

    Per la determinazione della pena del reato presupposto occorre riferirsi alla fattispecie di base e motivare l'eventuale ricorso all'aggravante speciale legata all'entità dell'imposta; la Cassazione ha ravvisato carenza motivazionale sul punto e ha disposto rinvio per valutare la concreta applicabilità delle circostanze (attenuanti/aggravanti).

  • d.lgs. 74/2000, art. 3

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti

    La Corte ricorda che l'art. 3 presuppone la presentazione di una dichiarazione mendace; non ogni condotta prodromica va automaticamente ricondotta a tale fattispecie quando il capo d'imputazione contestava specificamente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • d.lgs. 74/2000, art. 9

    esclusioni della punibilità per concorso con l'autore del reato di dichiarazione fraudolenta

    Richiamata per spiegare che l'emittente di fatture per operazioni inesistenti è disciplinato dal regime speciale della fattispecie e dalla sua autonomia rispetto a concorsi nel reato di dichiarazione fraudolenta.

  • d.lgs. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    termine di prescrizione prorogato per reati tributari

    La Corte applica l'estensione prescrizionale (elevazione di un terzo) prevista per i reati tributari ai fini della verifica della prescrizione, calcolando i termini e le sospensioni rilevanti.

  • codice penale, art. 29

    interdizione dai pubblici uffici

    La Cassazione ha verificato la legittimità dell'applicazione della pena accessoria e, ove carente o sproporzionata rispetto alla pena principale, ha annullato la misura e rinviato per nuova valutazione.

  • codice penale, art. 56

    riduzione per il tentativo

    La Corte segnala che non sussiste un diritto automatico alla misura massima della riduzione per il tentativo; la valutazione resta di merito e la motivazione è necessaria solo se la scelta merita specifica giustificazione.

  • codice penale, art. 69

    bilanciamento tra attenuanti e aggravanti

    La Corte rinvia per effettuare correttamente il giudizio di bilanciamento ex art. 69 tra eventuali attenuanti e l'aggravante dell'esercizio della professione, quando ciò incide sulla quantificazione della pena.

  • codice penale, art. 77

    determinazione delle pene accessorie in caso di reato continuato

    Per reato continuato va scomposto il reato e valutate le pene accessorie relative ai singoli reati componenti; la Corte richiama la necessità di riferimento ai singoli 'satelliti'.

  • legge 24/11/1981 n. 689, art. 56-quater

    determinazione del valore giornaliero per la pena pecuniaria sostitutiva

    La Corte richiama i parametri introdotti per la commisurazione della sanzione pecuniaria sostitutiva (valore giornaliero tra limiti minimi e massimi) e conferma che la valutazione del giudice di merito, purché motivata sui redditi dichiarati, è difficilmente sindacabile in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 598-bis

    procedura relativa alla sostituzione della pena pecuniaria (novità)

    Richiamata dalla difesa; la Corte descrive l'iter e i poteri del giudice in tema di sostituzione e la necessità di acquisire elementi economici ove non possibile decidere immediatamente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende

    La Corte ha disposto, in relazione all'inammissibilità dei ricorsi di taluni imputati, la condanna al versamento di una somma forfettaria alla Cassa delle Ammende a titolo di multa processuale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione quando vi sia una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello) e non può riesaminare liberamente la valutazione del merito delle prove; risultano inammissibili censure meramente reiterative del gravame.
  • L'emissione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti integra il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 anche quando la prestazione materiale sia stata effettivamente resa da un diverso soggetto: è sufficiente che l'emissione abbia la finalità di agevolare l'evasione.
  • Per la valutazione della prescrizione nei reati tributari vanno applicate le specifiche proroghe del termine previste dal d.lgs. 74/2000 (art. 17) e vanno computate le sospensioni processuali; la verifica è strettamente fattuale e temporale.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica e proporzionalità rispetto alla pena principale: quando mancante o sproporzionata può comportare annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • La sostituzione di pena detentiva breve con pena pecuniaria richiede un accertamento motivato delle condizioni economiche dell'imputato e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione del valore giornaliero, purché indicati i parametri rilevanti.
  • Le doglianze in cassazione che chiedono una diversa rilettura delle stesse prove o una ricostruzione alternativa dei fatti sono, salvo errori formali o travisamento pacifico degli atti, generalmente inammissibili: il sindacato sulla valutazione della prova è limitato.

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