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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11689/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Bacalocovic avverso la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n.2 c.p.; unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), con la censura che la circostanza aggravante ex art. 625 n.2 c.p. non sussisterebbe né come violenza sulle cose (nessun danneggiamento), né come uso di mezzo fraudolento (la tessera plastificata non sarebbe idonea ad aprire la porta; la porta non si è aperta). Si deduce inoltre allegata querela della persona offesa (presentata il 13/11/2014).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della circostanza aggravante come uso di mezzo fraudolento, atteso che le risultanze di primo grado descrivevano l'uso di un lembo di cartone rigido plastificato a forma triangolare e il sequestro di due paia di forbici, elementi coerenti con l'ipotesi di mezzo fraudolento. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto (come l'idoneità materiale della tessera o la forza applicata). Ha confermato che la querela è stata presentata in data 13/11/2014 presso la stazione CC di Poggiomarino. Infine, ha osservato che l'inammissibilità del ricorso esclude la rilevanza della procedibilità a querela alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2021; per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.

    citate nella sentenza di condanna confermata

    le norme definiscono le fattispecie contestate (concorso, tentativo, ricettazione o furto aggravato, e la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante come uso di mezzo fraudolento sulla base degli elementi probatori

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    invocato come mezzo di censura per vizio di motivazione

    consente di dolere per vizio o contraddittorieta' della motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per i limiti di enunciazione del motivo nel ricorso

    limita l'ampiezza dell'esame del motivo in cassazione in base alla corretta enunciazione del mezzo impugnatorio

  • d.lgs. 150/2021

    citato per la modifica del regime di procedibilita'

    la modifica normativa sul regime di procedibilita' delle fattispecie rileva sulla rilevanza della querela e può incidere sull'ammissibilita' del ricorso; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perche' il ricorso era comunque inammissibile

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino, Rv. 273551)

    precedente di legittimita' richiamato nella sentenza

    giurisprudenza di riferimento sul tema della procedibilita' e dell'ammissibilita' del ricorso in relazione alla querela; richiamata per confermare la tesi sulla irrilevanza della procedibilita' in caso di inammissibilita' del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina valutazioni di fatto: contestazioni sull'idoneita' materiale degli strumenti impiegati o sulla forza applicata sono questioni di fatto inammissibili in sede di legittimita'.
  • L'uso di oggetti come tessere plastificate, cartoncini rigidi o forbici per forzare una porta puo' integrare la circostanza aggravante ex art. 625 n.2 c.p. come 'mezzo fraudolento', anche se la porta non si e' materialmente aperta o non si e' verificato un danno evidente.
  • La mancanza di un danno visibile non esclude automaticamente la sussistenza di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti: rilevano modalita', strumenti impiegati e riscontri probatori (sequestri, dichiarazioni, riscontri processuali).
  • La presenza della querela della persona offesa e' rilevante per il regime di procedibilita', ma modifiche legislative (es. d.lgs. 150/2021) possono incidere sulla sua rilevanza; tuttavia, se il ricorso e' manifestamente infondato la Cassazione puo' dichiararlo inammissibile indipendentemente da questioni di procedibilita'.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione con motivo di vizio di motivazione occorre dimostrare errori di diritto o mancanza/paradosso della motivazione, non semplici contrasti con la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
  • Se il ricorso e' dichiarato inammissibile la parte puo essere condannata al pagamento delle spese e, nei casi previsti, a somme a favore della Cassa delle Ammende.

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