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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24549/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 c.p., è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e la conseguente affermazione di responsabilità per il reato ritenuto sussistente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico, astratto e privo di specifiche ragioni di diritto e di puntuali dati fattuali; inoltre, ha osservato che il ricorso tendeva a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta sufficiente, non illogica e adeguatamente argomentata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma rispetto alla quale veniva censurata la qualificazione giuridica del fatto; la Corte rileva che la decisione di merito aveva correttamente motivato sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità, senza vizi rilevabili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, non generico e fondato su precise ragioni di diritto e di fatto; doglianze astratte o meramente assertive sono inammissibili.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione sufficiente e giuridicamente corretta sulla qualificazione del fatto e sulla responsabilità, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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