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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08273/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del Presidente del Tribunale, del compenso spettante a un difensore che aveva assistito un cliente in un giudizio davanti al Giudice di pace, definito con accoglimento dell’opposizione proposta dal professionista avverso la liquidazione originaria del compenso. Il Tribunale aveva rideterminato le competenze professionali in euro 552,00, senza liquidare nulla per la fase dell’opposizione davanti a sé, affermando che, poiché la domanda non era stata avversata dal Ministero della giustizia, non doveva farsi luogo a condanna alle spese, restando queste a carico della parte che le aveva anticipate. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione del d.m. n. 55/2014, sostenendo che, trattandosi di causa di valore indeterminabile e applicandosi la riduzione del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai valori medi, pari a euro 995,00, e che il giudice si era discostato da tali valori senza motivazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, assumendo che la contumacia del Ministero non poteva giustificare il diniego del rimborso delle spese alla parte vittoriosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la media dei valori tariffari costituisce un limite massimo e non un parametro obbligatorio di liquidazione: il giudice può quindi liquidare anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto dei minimi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la contumacia della parte intimata è processualmente neutra e non integra alcuna delle ragioni che consentono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. Nel provvedimento impugnato vi era dunque violazione di legge nella mancata liquidazione delle spese della fase di opposizione solo perché il Ministero non aveva contestato la domanda. La Corte ha cassato l’ordinanza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.m. n. 55/2014

    i valori medi tariffari non impongono una liquidazione pari alla media, ma fungono da limite massimo; la liquidazione può essere inferiore, se non sotto i minimi applicabili

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    nel patrocinio a spese dello Stato è prevista la riduzione del compenso; la parte ricorrente la invocava per sostenere un diverso importo liquidabile

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per affermare che l’onorario e le spese del difensore non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe, che operano come tetto massimo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il mancato rimborso delle spese alla parte vittoriosa

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; la contumacia non rientra tra essi

  • Corte costituzionale n. 132/2014

    ha ampliato le ipotesi di compensazione delle spese alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    invocati per sostenere l’illegittimità del diniego di rifusione delle spese alla parte vittoriosa

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la tariffa media non costituisce un parametro vincolante di liquidazione, ma solo un limite massimo entro cui il giudice può determinare il compenso anche in misura inferiore, purché rispettati i minimi applicabili.
  • La liquidazione del compenso professionale non è censurabile in cassazione solo perché non coincidente con i valori medi, se il giudice ha operato entro i limiti legali.
  • La contumacia della parte intimata è una condotta processualmente neutra e non può, di per sé, giustificare la compensazione delle spese o il mancato rimborso alla parte vittoriosa.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni; non sono sufficienti mere ragioni legate al comportamento non difensivo della controparte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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