Cassazione Penale, Ordinanza n. 37271/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Aosta, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, all'imputato era stata applicata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per mancata motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avrebbe motivato sull'insussistenza di cause di non punibilità, ovvero sul fatto che il fatto non sussiste. La Corte rileva che il ricorso, avverso una sentenza di patteggiamento, è consentito solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre il motivo dedotto attiene in sostanza alla motivazione sulla responsabilità e alla verifica ex art. 129 c.p.p., profilo non deducibile con tale impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammissibili solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto non censurabile in cassazione il vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione delle cause di proscioglimento o alla motivazione sulla colpevolezza, poiché il patteggiamento implica la rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti alla richiesta e al consenso. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come uno dei reati oggetto di applicazione della pena su richiesta; la decisione non affronta nel merito la sua configurabilità.
indicato come uno dei reati oggetto di applicazione della pena su richiesta; la decisione non affronta nel merito la sua configurabilità.
richiamato come aggravante del reato sessuale contestato; non oggetto di esame autonomo nel merito.
indica il rito camerale applicabile al ricorso esaminato dalla Corte.
stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il giudice del patteggiamento resta tenuto ad accertare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è deducibile nei limiti del ricorso contro la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure ammissibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a doglianze sulla motivazione relativa alla responsabilità o alla mancata esclusione delle cause di proscioglimento.
- Il patteggiamento comporta la rinuncia dell'imputato a far valere nullità ed eccezioni diverse da quelle attinenti alla volontà espressa nella richiesta e al consenso prestato.
- Il giudice del patteggiamento deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. la ricorrenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione su tale verifica non è autonomamente deducibile con ricorso per cassazione oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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