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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11612/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, nella quale il credito della società ricorrente era stato ammesso in chirografo dopo la revoca, in via breve ex art. 67, comma 1, n. 3, l.fall., di un pegno su macchinari concesso dalla futura fallita a garanzia di un rapporto di fornitura. Il tribunale aveva ritenuto che il pegno fosse revocabile perché prestato a garanzia di debiti preesistenti e non contestuali, includendo sia obbligazioni già assunte e scadute al momento della stipula, sia crediti futuri sorti dalla prosecuzione del rapporto commerciale. Con il primo motivo di ricorso la creditrice denunciava violazione dell’art. 67 l.fall. e vizi motivazionali, sostenendo che il pegno era in realtà collegato a debiti già sorti e scaduti per effetto di una clausola di decadenza dal beneficio del termine e che la contestualità dovesse essere letta in senso sostanziale e causale, non meramente cronologico. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti dedotti in replica alla comparsa del curatore, asseritamente rilevanti per escludere la sua conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontava in modo specifico la ratio del decreto impugnato, non chiariva compiutamente il dedotto vizio motivazionale e introduceva in cassazione un presupposto di fatto non accertato nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché le difese volte a superare la presunzione relativa al presupposto soggettivo della revocatoria avrebbero dovuto essere tempestivamente allegate già nell’opposizione allo stato passivo; inoltre il motivo difettava di specificità, non indicando quali fatti decisivi sarebbero stati omessi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 3, l. fall.

    La concessione di pegno a garanzia di debiti preesistenti e non contestuali può essere oggetto di revocatoria fallimentare; la verifica dei presupposti va compiuta alla data di stipula della garanzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve individuare in modo preciso l’errore di sussunzione o di interpretazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione/ nullità deve essere specificamente illustrato; non è sufficiente richiamarlo in rubrica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è deducibile solo nei limiti del vizio effettivamente configurabile e richiede specificità quanto ai fatti decisivi asseritamente trascurati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocatoria fallimentare della garanzia reale va valutata con riferimento al momento della stipulazione dell’atto concessorio; occorre verificare se la garanzia assista debiti preesistenti non contestuali, anche quando il rapporto sottostante sia di durata o preveda prosecuzione delle forniture.
  • Chi impugna in cassazione una decisione sulla revocatoria deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi del provvedimento e non può introdurre per la prima volta fatti storici non accertati nei gradi di merito.
  • La contestualità tra garanzia e debito, ai fini della revocatoria, non può essere affermata in modo apodittico: la censura deve indicare specificamente perché i debiti garantiti fossero già sorti e come ciò risulti dagli atti e dagli accertamenti compiuti.
  • Le deduzioni volte a superare la presunzione relativa del presupposto soggettivo della revocatoria devono essere tempestive e formulate nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, non potendo essere rimandate a mere repliche successive se ciò comporta tardività.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale e l’omesso esame di fatti decisivi devono essere allegati con precisione, indicando i fatti trascurati, la loro decisività e il percorso logico che avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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