Cassazione Civile, Ordinanza n. 11600/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto in primo grado il rimborso di una somma versata in eccedenza, sostenendo che il minor reddito per gli anni 2002 e 2003 dipendesse dall’erronea attribuzione di costi all’esercizio 2004 e che, solo con la definitività della pretesa fiscale sull’adesione/accertamento, fosse divenuto effettivamente azionabile il diritto al rimborso. La CTP aveva accolto la domanda, ma la CTR, su impugnazione dell’Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo tardiva l’istanza e valorizzando la definitività dell’accertamento con adesione come ostativa al recupero dei costi pregressi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente considerato una rimessione in termini quando invece la tempestività dell’istanza era già stata riconosciuta in primo grado e non impugnata; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992, 2935 c.c. e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., sostenendo che il termine biennale per il rimborso decorresse non dal pagamento, ma dalla definitività della pretesa fiscale, verificatasi con l’accertamento con adesione/acquiescenza; 3) falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 218/1997, contestando l’affermazione secondo cui la definitività dell’accertamento con adesione impedirebbe in sé il recupero di costi pregressi; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 113 e 115 c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui avrebbe esteso l’oggetto dell’accertamento con adesione anche alle annualità 2002 e 2003. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha ritenuto assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, quando il diritto al rimborso dipende dalla definitività della pretesa fiscale che ha impedito la deduzione di un costo in un dato periodo d’imposta, il termine biennale per proporre l’istanza decorre da tale definitività e non dalla mera data del pagamento. Ha inoltre escluso che la definitività dell’accertamento con adesione precluda, di per sé, il successivo recupero delle somme indebitamente versate, purché l’azione sia esercitata nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea ricostruzione della CTR e la violazione del giudicato formatosi sul capo relativo alla tempestività dell’istanza di rimborso; la Corte non accoglie il motivo perché lo ritiene non correlato alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla tempestività della domanda di rimborso; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza.
il termine biennale per proporre istanza di rimborso decorre, nel caso in esame, dalla definitività della pretesa fiscale che ha impedito la deduzione del costo e non dalla data del pagamento.
richiamato insieme all’art. 21 d.lgs. 546/1992 per sostenere che il diritto al rimborso sorge quando diventa possibile esercitarlo, cioè con la definitività della pretesa fiscale.
evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa rimessione in termini; la Corte osserva che la sentenza impugnata non si fondava su tale istituto.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
la Corte esclude che la definitività dell’accertamento con adesione, di per sé, impedisca il recupero di costi pregressi o la ripetizione di quanto non dovuto.
dedotto come violato con riferimento all’estensione dell’oggetto dell’accertamento con adesione alle annualità 2002 e 2003; il motivo viene assorbito.
richiamato nel quarto motivo in combinazione con altre norme processuali; il relativo motivo è dichiarato assorbito.
richiamato nel quarto motivo in combinazione con altre norme processuali; il relativo motivo è dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui si verifica il presupposto sostanziale della restituzione; se il diritto nasce dalla definitività della pretesa fiscale che ha impedito la deduzione di un costo, il dies a quo coincide con tale definitività e non con il semplice pagamento.
- L’accertamento con adesione e la sua definitività non precludono in via assoluta il recupero di somme indebitamente versate o di costi non riconosciuti, purché l’azione restitutoria sia esercitata entro i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma con argomentazioni o formule usate in atti di parte o in passaggi non decisivi della decisione.
- Le questioni relative alla tempestività dell’istanza di rimborso e alla decorrenza del relativo termine vanno valutate in relazione al momento in cui il diritto alla ripetizione diviene esercitabile, non in astratto sulla base della sola data del versamento.
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