Cassazione Civile, Ordinanza n. 09411/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato l'ente previdenziale al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della controparte. L'ente ha proposto appello, ma la Corte d'appello ha dichiarato il gravame improcedibile perché la notifica dell'atto di appello, eseguita tramite servizio postale, era stata solo tentata e il plico era stato restituito per irreperibilità del destinatario. Secondo la Corte territoriale, non si trattava di una notifica nulla ma di una notifica omessa/inesistente; pertanto non poteva disporsi la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'appellante avrebbe dovuto riattivare tempestivamente la procedura notificatoria. L'ente, ricorrendo in cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 330, 137, 160, 435, 291 e 156 c.p.c., sostenendo: che la notifica era stata comunque avviata prima dell'udienza; che non vi era stata inerzia, avendo chiesto e ottenuto termine per la rinnovazione; che la consegna del plico, pur con attestazione di irreperibilità, avrebbe impedito di qualificare la notifica come omessa; e che, in ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe stato sanato dalla costituzione dell'appellato, il quale aveva anche difeso nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nel rito del lavoro, la notificazione omessa o inesistente dell'atto di appello è insanabile e determina improcedibilità, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto. Ha inoltre chiarito che la restituzione del plico al mittente con attestazione di irreperibilità del destinatario integra una notifica meramente tentata ma non compiuta, quindi omessa e non semplicemente nulla; perciò non opera la sanatoria di cui all'art. 291 c.p.c. né quella ex art. 156 c.p.c. La costituzione dell'appellato non sana il vizio, perché l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'ente alle spese di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato il veicolo del motivo unico di ricorso.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo quando esista una notificazione perfezionata, seppur invalida; non si applica alla notifica omessa o inesistente.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla nullità della notificazione.
La rinnovazione è possibile solo se vi sia stata una notificazione nulla, non quando l'atto sia stato soltanto tentato e non consegnato; non può sanare una notificazione omessa o inesistente.
Nel giudizio d'appello con rito del lavoro il mancato rispetto del termine per la notifica non muta la regola per cui la notifica omessa o inesistente comporta improcedibilità.
Consente, nella disciplina del rito di legittimità, la rimessione della causa alla sezione semplice dopo l'esame preliminare della sezione prevista dall'art. 376 c.p.c.
Richiamato per escludere la necessità della pubblica udienza quando la questione non presenta la particolare rilevanza richiesta dalla norma.
Norma evocata nel passaggio sul filtro preliminare e sulla rimessione alla sezione semplice.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, chiarendo che l'esenzione generale non vale per gli enti pubblici non economici.
Richiamato per il nuovo assetto del rito di legittimità a seguito delle modifiche introdotte.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la notificazione dell'atto di appello che non giunga a perfezionamento per mancata consegna e restituzione del plico al mittente è da considerare omessa o inesistente, con conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
- La rinnovazione ex art. 291 c.p.c. presuppone una notificazione nulla, cioè una notificazione esistente ma viziata; non è invece esperibile quando l'atto sia stato solo tentato e non sia mai stato consegnato al destinatario.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera solo se un'attività notificatoria giuridicamente esistente abbia comunque prodotto la conoscenza dell'atto, non quando difetti la consegna, elemento minimo della notificazione.
- L'improcedibilità dell'appello per difetto della notificazione è rilevabile d'ufficio e non può essere superata dalla costituzione dell'appellato o dalle difese svolte nel merito.
- Quando il difensore opera nell'ambito della propria circoscrizione, l'accertamento del domicilio professionale deve essere compiuto dal notificante tramite previo riscontro presso l'albo professionale.
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