Cassazione Penale, Sentenza n. 12807/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto pluri-aggravato sollevando tre motivi: 1) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la presenza, nella motivazione del primo giudice, di una circostanza aggravante (art. 625 n.7, "esposizione alla pubblica fede") non contestata; 2) errore nel riconoscere la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.2 (uso del mezzo fraudolento), contestandone i presupposti di fatto; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 (danno di speciale tenuità), ritenendo che sussistessero i presupposti per la sua applicazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte territoriale aveva già riconosciuto l'errore del giudice di primo grado nel contestare una aggravante non attribuita, ma aveva anche chiarito che tale errore non aveva incidenza sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto corretta la correzione operata dalla Corte di appello e ha escluso l'esistenza di un vizio formale nel dispositivo. I secondi e terzo motivo sono stati ritenuti infondati per mancato confronto con la motivazione del giudice d'appello: la Corte ha confermato che l'aggravante del mezzo fraudolento poteva essere riconosciuta sulla base dei fatti (richiamando giurisprudenza sulla elusione dei sistemi di allarme, es. occultamento schermato) e che non ricorrevano i presupposti per la speciale tenuità del danno. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorso inammissibile ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
richiama il principio che l'imputazione deve corrispondere al dispositivo e che l'aggravante non contestata non può fondare la condanna; la Corte d'appello ha corretto l'errore formale e la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse incidenza sul trattamento sanzionatorio
art. 625 cod. pen. n.7 (esposizione alla pubblica fede)
la circostanza aggravante non era stata contestata in primo grado; la Corte territoriale ha ammesso l'errore originario ma lo ha ritenuto privo di effetti sulla pena
art. 625 cod. pen. n.2 (uso del mezzo fraudolento)
la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando il fatto dimostra l'uso di mezzi idonei a eludere sistemi di sicurezza (es. occultamento schermato), conformandosi alla giurisprudenza della Cassazione
art. 62 n.4 cod. pen. (danno di speciale tenuità)
la concessione della circostanza attenuante richiede che il danno sia "lievissimo" e valutato anche in relazione agli effetti subiti dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero
prevede che dalla declaratoria di inammissibilità derivi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nel ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3000,00
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per motivare la modalità dell'udienza (tenuta ai sensi della norma emergenziale); non incide sul merito
Massime di principio
- Un'aggravante non contestata in dibattimento non può fondare una condanna; tuttavia, se il giudice d'appello rettifica l'errore e dimostra che l'elemento non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, il ricorso per tale vizio può essere dichiarato inammissibile
- La circostanza aggravante per 'uso del mezzo fraudolento' si applica quando il comportamento dell'agente dimostra l'impiego di strumenti o accorgimenti volti a eludere sistemi di sicurezza (ad es. occultamento schermato); la valutazione è fattuale e richiede un'adeguata motivazione
- La circostanza attenuante del 'danno di speciale tenuità' richiede che il pregiudizio sia lievissimo non solo in valore assoluto ma anche considerati gli effetti sulla persona offesa; il mero basso valore della cosa sottratta può non essere sufficiente
- In cassazione i motivi che non confrontano adeguatamente i profili dedotti con la motivazione impugnata sono spesso ritenuti infondati o inammissibili: è necessario argomentare il rapporto critico con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata
- I ricorsi manifestamente infondati o viziati da colpa possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare rischi sanzionatori prima di proporre ricorso
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