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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28540/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per: (a) utilizzo di sostanza dopante su un cavallo da corsa e (b) truffa nei confronti dell'ente pubblico UNIRE. In cassazione venivano dedotti: (i) vizio procedurale per la mancata comunicazione telematica al difensore della requisitoria scritta del pubblico ministero, con lesione del diritto di difesa e configurazione di nullità generale a regime intermedio nella fase di giudizio cartolare; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 1 L.110/1989 e art. 640 c.p.) perché la conferma della responsabilità sarebbe basata soltanto sulla positività del cavallo al doping, elemento ritenuto insufficiente a provare gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nella fase di appello cartolare integra una nullità generale a regime intermedio perché lede il diritto di difesa. Il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui tale nullità è deducibile anche in sede di ricorso per cassazione. Tuttavia, avendo rilevato il decorso del termine di prescrizione e l'estinzione del reato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sul merito delle doglianze relative alla valutazione probatoria (positività della sostanza dopante come unico elemento) la Corte non si è pronunciata, perché la prescrizione ha impedito la prosecuzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero lede il diritto di difesa e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile per sottrarre la decisione ad atti ignoti alla parte.

  • art. 1 L. 110/1989 e art. 640 cod. pen.

    art. 1 L.110/1989; art. 640 cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente per censurare la conferma di responsabilità (doping e truffa). Dal testo risulta che la Corte non ha svolto un'apprezzabile interpretazione sostanziale di tali norme, essendosi pronunciata sulla nullità procedurale e avendo annullato per prescrizione.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    art. 23-bis comma 2 d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    La disciplina emergenziale che ha introdotto il giudizio cartolare in appello implica che il contraddittorio si svolge in forma cartolare; in tale contesto l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del PM compromette il contraddittorio e configura una nullità rilevante.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e i modi in cui le nullità possono essere dedotte. La Corte ha rilevato che la nullità verificatasi nella fase del giudizio di appello cartolare è deducibile anche con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio cartolare di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che lede il diritto di difesa.
  • Tale nullità puo essere fatta valere anche in sede di ricorso per cassazione, non essendo necessario che sia stata eccepita nelle conclusioni scritte presentate in appello, dato il carattere cartolare del rito e l'ignoranza della parte rispetto all'atto non comunicato.
  • Quando la nullità riguarda la fase del giudizio di appello, essa è rilevabile fino alla pronuncia di cassazione (art. 180 c.p.p. interpretato dalla giurisprudenza citata).
  • Se dalla verificazione della nullità deriva l'impossibilita di proseguire il processo e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In processi in cui l'accertamento probatorio si fonda prevalentemente su elementi tecnici (es. positività di un test su un animale), la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente questioni di contraddittorio e produzione di prove supplementari; tuttavia la Corte, nel caso esaminato, non ha deciso nel merito sulla sufficienza della prova perché ha deciso per nullità e prescrizione.

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