Cassazione Civile, Ordinanza n. 22620/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l’anno 2015 chiesto da una società operante nel settore della stampa editoriale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello l’Agenzia aveva sostenuto che il rimborso fosse illegittimo perché la contribuente non avrebbe avuto la disponibilità dei macchinari e degli strumenti necessari per svolgere effettivamente l’attività di stampa, valorizzando documenti quali contratto di comodato, contratto di affitto non registrato, registro dei beni ammortizzabili, perizia di stima e presunte incongruenze nei pagamenti. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo inammissibili le nuove questioni dell’Ufficio e confermando l’effettività dell’attività. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello si fosse limitato ad adesione acritica alla decisione di primo grado senza confrontarsi con gli elementi probatori critici; 2) violazione delle norme del processo tributario per avere la CTR ritenuto non esaminabili le questioni svolte dall’Ufficio nelle controdeduzioni, considerandole nuove rispetto al provvedimento di diniego, mentre si trattava di mere difese volte a negare i fatti costitutivi del diritto al rimborso o a meglio qualificare la fattispecie, non di eccezioni nuove in senso tecnico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza fosse solo apparente, perché la CTR aveva comunque indicato gli elementi posti a base della decisione (oggetto sociale, contratti di locazione e di stampa, assunzioni di personale, copie dei giornali). Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel giudizio tributario di rimborso IVA il contribuente è attore in senso sostanziale e che l’Amministrazione può contestare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa e la loro qualificazione mediante mere difese, senza essere vincolata in modo assoluto alla sola motivazione del diniego; sono precluse solo le eccezioni in senso tecnico fondate su fatti nuovi estintivi o modificativi. Poiché la CTR aveva escluso tali questioni ritenendole estranee al thema decidendum, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la sentenza per nullità dovuta a motivazione apparente; la Corte ha ritenuto però sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; non è stata ravvisata violazione perché il percorso argomentativo era percepibile.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, considerata rispettata dalla CTR.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione.
Richiamato nel primo motivo come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione al regime delle difese dell’Amministrazione nel processo tributario.
artt. 19, 23, 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per sostenere che l’Amministrazione può articolare in giudizio difese ulteriori rispetto alle ragioni poste a base del diniego di rimborso; la Corte ha accolto questa impostazione.
Cass. n. 23862 del 2020
È stata richiamata per il principio secondo cui le mere difese dell’Amministrazione che negano i fatti costitutivi del diritto al rimborso non sono domande nuove né eccezioni in senso tecnico.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso IVA, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale; l’Amministrazione finanziaria può quindi contestare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa e la qualificazione giuridica degli stessi mediante mere difese, senza incorrere nelle preclusioni proprie delle eccezioni nuove.
- Non costituiscono domande nuove le deduzioni dell’Ufficio che si limitano a negare l’effettività del fatto costitutivo dedotto dal contribuente o a prospettarne una diversa qualificazione; integra invece eccezione in senso tecnico solo l’allegazione di un fatto giuridico nuovo con efficacia modificativa o estintiva della pretesa.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se la sentenza indica, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la violazione di legge processuale quando il giudice di merito escluda dal thema decidendum deduzioni che, pur non espressamente contenute nel provvedimento impugnato, costituiscono legittime contestazioni dei fatti costitutivi della domanda di rimborso.
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