Cassazione Penale, Sentenza n. 30095/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (assoluzione per bancarotta patrimoniale). Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e apoditticità della Corte d'appello che si sarebbe limitata a un rinvio alla sentenza di primo grado e avrebbe reso affermazioni contraddittorie rispetto all'assoluzione per distrazione; 2) erronea valutazione del dolo: le scritture, pur incomplete, avrebbero consentito la ricostruzione del patrimonio grazie alla collaborazione del ricorrente e all'attività di copiatura del coadiutore fiscale, sicché al più si tratterebbe di bancarotta semplice ex art. 217 l.f.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma 3 R.D. 267/1942, poiché non sarebbe dimostrato un danno patrimoniale rilevante e la ricostruzione contabile è stata possibile; 4) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, non valutando positivamente il comportamento collaborativo dell'imputato durante la procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha effettuato una valutazione autonoma pur richiamando aspetti della sentenza di primo grado, e ha ritenuto provata la volontarietà e il dolo generico nella tenuta irregolare e frammentaria delle scritture contabili, idonea a ostacolare le attività di ricostruzione salvo l'intervento di particolare diligenza da parte di consulenti. Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante del danno di particolare tenuità in ragione dell'impossibilità, per le modalità dell'occultamento, di valutare compiutamente l'incidenza sulle azioni a tutela dei creditori e ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti e del quadro complessivo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216
Riferito al delitto di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto che il dolo generico possa essere desunto per deduzione logico-inferenziale dalle modalità volontarie e sistematiche della tenuta irregolare delle scritture, non dal mero fatto materiale dell'inidoneità delle scritture a consentire la ricostruzione.
R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 217
Norma sulla bancarotta semplice: la difesa sosteneva che i fatti potessero configurare al più tale fattispecie; la Corte ha precisato la differenza fra semplice inidoneità materiale e la sussistenza del dolo deducibile dal contesto e dalle modalità della condotta.
R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 219, comma 3
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte ha escluso l'applicazione dell'attenuante quando l'occultamento delle scritture rende impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione e la dimostrazione del danno subito dai creditori, salvo che le dimensioni dell'impresa siano tali da rendere plausibile un danno davvero contenuto.
Codice di procedura penale, art. 173, disp. att.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi di ricorso e per l'ambito delle deduzioni dedotte in cassazione (menzionato nel testo come limite procedurale).
Codice di procedura penale, art. 611 e d.lgs. 150/2022
Norme processuali relative al trattamento del ricorso dopo il 30.6.2024: il ricorso è stato trattato con intervento delle parti a seguito delle modifiche procedurali richiamate.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Codice penale, art. 62-bis e art. 133
Richiamati in relazione al possibile riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è di merito e che il giudice può tener conto anche di condanne successive ai fatti oggetto di processo.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico può essere desunto per via logico-inferenziale dal contesto e dalle modalità volontarie e sistematiche di tenuta opaca o frammentaria delle scritture, non solo dalla semplice impossibilità materiale di ricostruzione.
- La ricostruzione contabile effettuata successivamente da consulenti o coadiutori non esclude automaticamente la configurabilità del reato: se la ricostruzione è stata possibile solo mediante particolare diligenza e grazie a interventi esterni, ciò può confermare l'esistenza di un occultamento volontario.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 219, comma 3 l.f.) non è applicabile quando l'occultamento delle scritture impedisce la prova certa del danno e l'attivazione efficace delle azioni a tutela dei creditori; l'entità dell'impresa e il valore delle poste oggetto di occultamento sono fattori rivelatori rilevanti.
- Il comportamento collaborativo del soggetto (es. consegna successiva di documenti) può essere valutato ai fini delle attenuanti, ma non è determinante se le modalità iniziali di tenuta delle scritture rivelano volontarietà e pregiudizio per i creditori.
- La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e può tener conto anche di condanne successive ai fatti giudicati; la Corte di cassazione sindaca solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione.
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