Cassazione Penale, Ordinanza n. 21998/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata in appello per un tentativo di truffa. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino. Due imputati hanno proposto un unico motivo ciascuno, mentre un terzo imputato ha dedotto due motivi. Il primo motivo, comune ai primi due ricorrenti e al primo motivo del terzo, contestava la sussistenza del delitto di truffa tentata, sostenendo l'inidoneità della condotta a integrare artifizi o raggiri. Il secondo motivo del terzo ricorrente lamentava l'omessa motivazione sulla recidiva ritenuta dal giudice di appello, in particolare nella comparazione tra recidiva e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la censura sulla tentata truffa fosse meramente reiterativa di una doglianza già proposta in appello e già disattesa con motivazione ritenuta logicamente e giuridicamente corretta. Quanto alla recidiva, ha giudicato il motivo manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva espressamente valorizzato, nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, il nutrito curriculum criminale del ricorrente e la sua persistente propensione a delinquere nel medesimo settore delle frodi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte considera infondata la doglianza che esclude la sussistenza del tentativo di truffa per asserita inidoneità della condotta a integrare artifizi o raggiri, valorizzando il corretto vaglio già compiuto in appello.
La recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante il richiamo al precedente e nutrito curriculum criminale del ricorrente e alla sua persistente inclinazione a delinquere nel settore delle frodi.
Non citato espressamente nel testo; non inserito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già dedotta in appello e già specificamente confutata dal giudice di merito con argomentazione logica e giuridicamente corretta.
- La contestazione della sussistenza della truffa tentata richiede una critica effettiva alla valutazione di idoneità degli artifizi o raggiri; non è sufficiente una doglianza meramente assertiva o ripetitiva.
- La recidiva è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza il precedente percorso criminale dell'imputato e la sua persistente propensione a delinquere nel medesimo settore criminoso, specie nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →