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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13471/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati che hanno proposto ricorsi autonomi avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 marzo 2025. Dal testo emerge che le doglianze investivano, da un lato, il giudizio di responsabilità e la qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dell'art. 391-ter c.p., contestati rispettivamente con il secondo motivo del ricorso di uno degli imputati e con il primo motivo dell'altro; dall'altro lato, venivano censurati la valutazione posta a fondamento della recidiva applicata a uno dei ricorrenti e la misura della pena irrogata all'altro. La Corte di cassazione rileva che i motivi riproponevano censure di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali, senza evidenziare errori giuridici o manifeste illogicità deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, poiché le decisioni di appello avevano già affrontato puntualmente le doglianze difensive con argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze acquisite e immuni da evidenti incongruenze logiche. Conseguentemente, in ragione dell'inammissibilità, sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    La Corte richiama la qualificazione giuridica delle condotte contestate ai sensi di questa norma, ritenendo che i ricorrenti si limitassero a contestarne in cassazione la corretta configurazione, senza indicare vizi sindacabili.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta l'applicazione delle conseguenze previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto o del merito già esaminato dai giudici di merito.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo se si individua un effettivo errore di diritto o un vizio riconducibile ai limiti del giudizio di legittimità, non quando si sostanzia nella mera riproposizione di argomenti fattuali.
  • La doglianza sulla recidiva o sulla determinazione della pena non è ammissibile se si risolve in una critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ove questa sia sorretta da motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
  • Quando il giudice di merito abbia già vagliato e disatteso specificamente le difese con motivazione adeguata, coerente e giuridicamente corretta, la censura che non evidenzi un vizio decisivo resta inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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