Cassazione Penale, Sentenza n. 11287/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava in gran parte le condanne di primo grado per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e vari reati-fine (estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, delitti contro il patrimonio, violazioni della legge n.401/1989 ecc.). Le censure principali svolte dai difensori riguardavano: carenza, genericità o travisamento della motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio e al ruolo degli imputati (assenza di prova di ruolo direttivo o di intraneità stabile), inattendibilità o insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, vizio nella valutazione delle intercettazioni, erronea qualificazione di taluni fatti (es.: tentata estorsione riqualificabile in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in reati minori), errori nel giudizio sulle aggravanti di tipo mafioso e sull'aggravante «armata» (art.416-bis co.4), contestazioni in tema di applicazione e diniego delle attenuanti generiche (art.62-bis), questioni sul trattamento sanzionatorio in relazione alla modifica normativa (legge 27/05/2015 n.69), rilievi in tema di confisca di imprese (art.240-bis cod. pen.) e doglianze procedurali (nullità per rifiuto di celebrarlo il rito abbreviato in pubblica udienza). Alcuni appellanti hanno anche dedotto profili specifici in relazione alla sussistenza del dolo specifico per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis) e a possibili giustificazioni interpretative alla luce del diritto UE (nel caso di Musso, su norme di settore).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili (articolandone le ragioni: motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati) e ha confermato l'impianto motivazionale della Corte territoriale che aveva già in parte riformato il giudizio di primo grado. In particolare la Corte ha ritenuto che: l'appello e i ricorsi non hanno svolto un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; la valutazione delle intercettazioni e delle fonti è questione di fatto rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità; l'aggravante «armata» (art.416-bis co.4) è di natura oggettiva e può essere applicata nei confronti dei singoli partecipi quando risulti la disponibilità di armi da parte dell'associazione nel suo complesso; il delitto di trasferimento fraudolento di valori può ritenersi integrato anche con beni non provenienti da reato e la confisca prevista dall'art.240-bis è legittima anche se l'interposto è stato assolto per difetto di dolo purché altri concorrenti risultino colpevoli. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (con pronunce che rigettano le questioni procedurali o di merito per le ragioni sopra indicate).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (commi primo, secondo, quarto, sesto)
Norma sull'associazione mafiosa: la Corte sottolinea che l'aggravante del quarto comma (carattere armato) è di natura oggettiva e può ricadere sui singoli partecipi se il sodalizio nel suo complesso ha disponibilità di armi; il ruolo di "capo" può essere riconosciuto anche a chi eserciti compiti direttivi e decisionali pur senza titoli formali.
Circostanza aggravante per reati commessi con metodo mafioso o a vantaggio dell'associazione: la Corte ha valutato la sua applicazione ai reati-satellite e ne ha confermato o escluso l'applicazione secondo le risultanze di merito.
Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la giurisprudenza richiamata e la Corte affermano che il reato può integrarsi anche quando i beni non provengano da delitto e che il dolo specifico può essere riferito almeno ad un concorrente della fattispecie, potendo concorrere anche soggetti privi del dolo specifico se consapevoli dell'intenzione elusiva altrui.
art. 240-bis cod. pen. (ex art.12-sexies L. 356/1992)
Norme sulla confisca per reati di tipo mafioso: la Corte ritiene legittima la confisca dell'impresa collegata a reati di trasferimento fraudolento di valori anche se l'interposto sia stato assolto per difetto di dolo, quando sussistano condanne o evidenze che giustifichino l'ablazione.
Attenuanti generiche: il riconoscimento non è automatico; la Corte ha ricordato che il giudice deve motivare la negazione delle attenuanti, ma non è obbligato a concederle per mera presunzione di meritevolezza.
Regole generali sul dolo/colpa e sulla responsabilità individuale: la Corte richiama il secondo comma (conoscenza o ignoranza per colpa della circostanza) nell'ambito della applicazione delle aggravanti oggettive.
legge 27 maggio 2015 n. 69 (modifica art. 416-bis)
Modifica legislativa rilevante per il trattamento sanzionatorio: la Corte ha valutato il periodo temporale dei fatti (contestazione "aperta") per stabilire quale normativa sanzionatoria applicare.
Potere della Corte di condannare al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità delle impugnazioni; qui utilizzato per condannare i ricorrenti anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Causa di inammissibilità dell'impugnazione per motivi generici o aspecifici: la Corte ha motivato l'inammissibilità dei ricorsi anche sul presupposto della mancanza di specificità nel confronto con la motivazione impugnata.
artt. 441, 471, 472 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU
Norme richiamate dalle difese per lamentare nullità o violazione del diritto di difesa (es.: celebrazione del rito abbreviato in pubblica udienza). La Corte ha ritenuto le eccezioni tardive o infondate in base alla normativa processuale e alla giurisprudenza.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha richiamato il principio per escludere che condotte tipicamente estorsive possano essere riqualificate nella maggior parte dei casi prospettati dalla difesa.
Massime di principio
- Le impugnazioni penali devono contenere censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione impugnata: motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
- La valutazione delle intercettazioni e della credibilità delle fonti è, di regola, questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- L'aggravante prevista dall'art.416-bis comma 4 (carattere armato) è di natura oggettiva e può incidere sui singoli partecipi se l'organizzazione, nel suo complesso, dispone di armi; è rilevante la consapevolezza o l'ignoranza colposa del singolo associato.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis) può essere integrato anche per operazioni su beni non provenienti da reato; la confisca ex art.240-bis può essere disposta anche quando l'interposto sia stato assolto, se risultano elementi di responsabilità di altri concorrenti.
- Le attenuanti generiche (art.62-bis) non sono di diritto e la loro esclusione deve essere motivata, ma non implica un automatismo favorevole all'imputato.
- Questioni procedurali (es.: nullità per rifiuto di pubblicità del rito abbreviato) vanno eccepite tempestivamente nel corso dell'udienza; eccezioni sollevate tardivamente possono essere considerate inammissibili.
- La presenza di più concorrenti in un atto estorsivo può integrare la partecipazione anche in chi abbia svolto un ruolo limitato o di mera presenza, purché non meramente casuale e abbia contribuito al risultato o al sostegno psicologico dell'azione.
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