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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito contro due debitori, il giudice dell'esecuzione aveva dapprima disposto, su istanza concorde delle parti, il differimento di un esperimento di vendita già fissato; poi, a causa di un difetto di comunicazione, il professionista delegato aveva comunque celebrato la vendita e aggiudicato l'immobile a un terzo. Successivamente, sempre su istanza del debitore, il giudice aveva confermato il differimento e, in seguito, aveva revocato il precedente differimento ed emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria. Il debitore ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo che l'aggiudicazione era nulla perché avvenuta in violazione del provvedimento di differimento e che la successiva revoca non poteva sanare retroattivamente il vizio; ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 177, 487, 534-ter e 591-ter c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto valida l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Velletri e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi. Ha quindi dichiarato inefficaci l'aggiudicazione dell'immobile pignorato e il relativo decreto di trasferimento, confermando la nullità dell'aggiudicazione compiuta in violazione del provvedimento di differimento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per contestare vizi degli atti esecutivi, incluso il decreto di trasferimento e gli atti della vendita

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato come parametro di violazione per omessa o errata pronuncia rispetto alle domande e alle censure dedotte

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla revoca/modifica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione

  • art. 487 c.p.c.

    richiamato in tema di revoca e modifica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione

  • art. 534-ter c.p.c.

    richiamato in relazione alla delega delle operazioni di vendita e ai poteri del giudice dell'esecuzione

  • art. 591-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che l'aggiudicazione compiuta in violazione del differimento doveva ritenersi implicitamente revocata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 624-bis c.p.c.

    citato come base della sospensione dell'esecuzione per 24 mesi disposta su istanza concorde delle parti

  • art. 2929 c.c.

    ritenuto non idoneo a salvare i diritti dell'aggiudicataria nel caso di nullità attinente direttamente alla vendita e al decreto di trasferimento

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la controversia nel merito senza rinvio, essendo superflui ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Gli atti di vendita o di esecuzione compiuti durante la pendenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne vieti il compimento per un certo periodo sono invalidi; l'eventuale successiva revoca del divieto ha effetti solo ex nunc e non sana retroattivamente l'atto compiuto in violazione del divieto.
  • La revoca successiva di un provvedimento di differimento della vendita non può far rivivere una precedente aggiudicazione già resa invalida dalla violazione del divieto originario; al più consente di svolgere immediatamente un nuovo esperimento di vendita.
  • L'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta tempestivamente contro il decreto di trasferimento immobiliare, quando sia fondata su vizi del procedimento di vendita o propri del decreto, comporta la dichiarazione di inefficacia del decreto anche se nel frattempo sia intervenuta la trascrizione, con possibile pregiudizio dell'aggiudicatario.
  • Le disposizioni che tutelano l'acquisto dell'aggiudicatario non operano quando il vizio colpisce direttamente la fase di vendita e il decreto di trasferimento, poiché l'inefficacia discende dall'invalidità dell'atto esecutivo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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