Cassazione Penale, Sentenza n. 20374/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per furto di energia elettrica (art. 624, 625 c.p., n. 2 e 7). I motivi principali: (1) contestazione della determinazione del tempus commissi delicti e della decorrenza della prescrizione, sostenendo che l'accertamento del 26/11/2014 non comprovava la continuazione dell'uso e pertanto il termine prescrizionale dovrebbe essere calcolato a favore dell'imputato; (2) contestazione dell'attribuzione della condotta al ricorrente, anche alla luce della possibilità che altri fondi limitrofi fossero collegati alla stessa conduttura; (3) censura della utilizzabilità e del valore probatorio degli accertamenti effettuati da personale dipendente di Enel, sotto il profilo delle formalità e della rilevanza ai sensi degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità dei motivi. Sul primo motivo, ha ritenuto che, ai fini penali, il furto continuato di energia elettrica si prescrive con decorrenza dall'ultima captazione e che, dato l'accertamento di novembre 2014 e la natura pluriaggravata del reato, il termine di 12 anni e mezzo non era decorso. Il secondo motivo è stato rigettato per genericità e assenza di specifici elementi probatori capaci di contraddire le valutazioni dei giudici di merito. Il terzo è stato respinto perché le operazioni materiali di lettura, raccolta e conservazione dei dati svolte dal personale Enel rientrano nelle attività previste dagli artt. 354 e 356 c.p.p. e dall'art. 114 disp. att., e non richiedono le formalità di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; richiamo e applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma sostanziale su cui si fonda la responsabilità: il reato contestato è il furto di energia elettrica nella forma continuata/pluriaggravata.
art. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Sono richiamate le circostanze aggravanti applicate alla fattispecie, rilevanti anche per il calcolo della pena e della prescrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato censurato nei limiti richiesti da tale disposizione.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Applicati per stabilire il termine prescrizionale: la Corte ha affermato che, per il furto continuato di energia, la prescrizione decorre dall'ultima captazione; nel caso concreto il termine di 12,5 anni non era decorso.
artt. 354 e 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le attività materiali di lettura, raccolta e conservazione dei dati da parte del personale Enel rientrano in queste disposizioni e non richiedono le formalità e garanzie previste per consulenze o perizie disciplinate dagli artt. 359 e 360 c.p.p.
artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Norme disciplinanti l'incarico e la forma della consulenza tecnica; la Corte ha escluso la loro applicabilità alle semplici operazioni materiali eseguite dal personale Enel nel caso in esame.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di legittimità.
Citato nel richiamo alle Sezioni Unite circa i reati divenuti perseguibili a querela e l'incidenza sui giudizi pendenti, in relazione ai principi applicati in caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018 (Fargetta) e Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Casi richiamati per consolidare il principio che la prescrizione del furto continuato decorre dall'ultima captazione e per chiarire gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel furto continuato di energia elettrica la prescrizione decorre dall'ultima delle captazioni: perciò la decorrenza va calcolata dalla data in cui è stato accertato l'ultimo prelievo.
- Le operazioni materiali compiute da personale di fornitura (lettura, raccolta, conservazione dati, constatazione di allaccio in tensione) sono qualificabili come attività previste dagli artt. 354 e 356 c.p.p. e non richiedono le formalità della consulenza tecnica disciplinata dagli artt. 359 e 360 c.p.p.
- Motivi di ricorso formulati in modo generico o senza uno specifico confronto con le valutazioni di merito sono tipicamente inammissibili; l'onere probatorio e argomentativo grava sul ricorrente.
- La distinzione tra rilievo civilistico (calcolo risarcitorio) e rilevanza penalistica è importante: considerazioni compiute per finalità risarcitorie non determinano automaticamente effetti sul decorso della prescrizione penale.
- Se si vuole contestare l'attribuzione della condotta a terzi (es. collegamenti di fondi limitrofi) è necessario produrre elementi probatori concreti e specifici che possano efficacemente mettere in dubbio l'accertamento di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese e ammende; inoltre, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'inammissibilità impedisce di considerare il procedimento 'pendente' in Cassazione.
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