Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito retributivo derivante da una precedente sentenza del giudice del lavoro che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto e aveva condannato la società al pagamento della retribuzione globale di fatto, da determinarsi in separato giudizio, dal deposito del ricorso e con detrazione dell'aliunde perceptum. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di titolo e prova; il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, perché mancavano la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro, il contratto collettivo applicabile e le buste paga del periodo rilevante, e aveva considerato i conteggi sindacali privi di valore probatorio, escludendo anche la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la data di messa in mora poteva desumersi dal verbale della prima udienza o dalla data della sentenza; 2) violazione delle norme su prova, consulenza tecnica e onere probatorio, sostenendo che i conteggi sindacali non contestati dovevano essere considerati e che il giudice avrebbe dovuto disporre CTU contabile; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, poiché le buste paga non erano nella disponibilità della lavoratrice e l'eventuale pagamento parziale avrebbe dovuto essere provato dalla procedura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i tre motivi, osservando che, una volta accertata in altra sede l'esistenza del rapporto di lavoro e il diritto alla retribuzione, la questione riguardava solo la quantificazione del credito; in tale ambito il giudice di merito non poteva negare in blocco valore ai conteggi sindacali, ma doveva verificare la specificità delle contestazioni della procedura e distinguere tra profili fattuali e profili di interpretazione normativa o contrattuale. Inoltre, la data di decorrenza del credito poteva essere ricavata dalla documentazione prodotta e comunque non era corretto porre integralmente a carico della lavoratrice la prova delle buste paga, poiché il pagamento o l'eventuale estinzione parziale del credito costituivano fatto estintivo o modificativo da provare dalla procedura opponente. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda alla luce di tali criteri.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
è evocato per desumere la presumibile data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro dal verbale della prima udienza
sono richiamati per contestare l'esclusione del valore dei conteggi sindacali e il mancato ricorso alla consulenza tecnica
viene applicato per affermare che il fatto estintivo o modificativo del credito, come il pagamento, deve essere provato dalla parte che lo eccepisce
è invocato nel motivo relativo alla prova e alla quantificazione del credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo
è richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta erronea distribuzione dell'onere probatorio in materia di adempimento/inadempimento
il principio di non contestazione si applica anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nei limiti dei fatti costitutivi del diritto e non delle questioni di diritto
è citato quale norma che ha introdotto la formulazione dell'art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione
l'onere della prova del pagamento o dell'eventuale estinzione parziale grava sulla procedura che lo eccepisce
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando l'esistenza del rapporto e del diritto di credito sia già stata accertata in altra sede, il thema decidendum può riguardare soltanto la quantificazione del credito, con applicazione delle ordinarie regole sull'onere della prova e sulla non contestazione.
- I conteggi prodotti dalla parte a sostegno del quantum non possono essere esclusi in blocco come privi di valore probatorio: il giudice deve distinguere tra fatti storici allegati, profili di interpretazione della disciplina legale o contrattuale e contestazioni specifiche della controparte.
- Il principio di non contestazione opera anche nell'opposizione allo stato passivo, ma riguarda i fatti costitutivi del diritto e non le questioni di diritto o l'interpretazione delle regole di calcolo, che restano riservate al giudice.
- Se la controparte eccepisce il pagamento, totale o parziale, o altro fatto estintivo o modificativo del credito, l'onere della prova di tale circostanza grava sulla parte che la deduce.
- La mancanza di documenti che siano nella disponibilità della controparte non può essere automaticamente posta a carico del creditore, se quei documenti servono a provare fatti estintivi o modificativi eccepiti dal debitore o dalla procedura.
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