Cassazione Penale, Sentenza n. 26622/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato le condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (con esclusione dell'aggravante dell'art. 339, comma 2 c.p.). Motivi di impugnazione: 1) nullita' della sentenza per omessa o irregolare notifica del decreto di citazione per l'appello a Di Bella, Ciurleo e Nicolosi (violazione art. 601 c.p.p. e connesse norme sulla rappresentanza e domiciliazione); 2) nullita' della citazione per Di Stefano per inesatta indicazione del destinatario nella PEC (art. 148 e art. 171 c.p.p.); 3) vizio per violazione del principio ne bis in idem perche' alcuni ricorrenti avevano gia' ottenuto estinzione, con messa alla prova, di reati (art. 674 c.p.) con identita' del fatto; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per Di Stefano (artt. 81, 163, 164 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) le notifiche via PEC all'unico difensore domiciliatario sono valide anche se effettuate con atto unico per piu' imputati quando l'atto elenca espressamente i nominativi; la notifica al domicilio digitale del difensore, divenuta modalita' ordinaria, ha efficacia e non determina nullita'. 2) Non sussistono incertezze sul destinatario della PEC per Di Stefano, essendo il nominativo compiutamente indicato nel decreto di citazione. 3) La questione ne bis in idem e' preclusa perche' non dedotta in appello e, comunque, non fondata: il reato precedente (getto pericoloso di cose, art. 674 c.p., contravvenzione di pericolo) e i reati attuali (lesioni e resistenza) non sono identici sul piano storico-naturalistico, essendo diversi evento e nesso causale e non ricorrendo rapporti di specialita' o assorbimento. 4) Il diniego della sospensione condizionale per Di Stefano e' ritenuto motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla mancanza di una prognosi favorevole, emersa da segnalazioni di polizia e dalla ricostruzione processuale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende in favore dello Stato.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per censurare la notifica della citazione per appello; la Corte ha ritenuto il motivo infondato considerando valide le notifiche via PEC al difensore domiciliatario
Norma sulle notificazioni telematiche; la Corte ha affermato che la notificazione per via telematica al difensore e al domiciliatario e' efficace anche con atto unico per piu' imputati, quando i nominativi sono indicati
art. 171 cod. proc. pen. (lett. b)
Rilevata nella censura sulla correttezza della notifica a Di Stefano; la Corte ha ritenuto che il contenuto del decreto di citazione fosse comunque determinato e comprensibile
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Citate dai ricorrenti in riferimento alla nullita' per violazione delle norme sull'intervento, rappresentanza e assistenza; la Corte ha ritenuto tali nullita' non sussistenti alla luce delle notifiche telematiche
Richiamato dalla difesa in relazione allo svolgimento cartolare del giudizio di appello; la decisione considera comunque la validita' della notificazione telematica al difensore
art. 54 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'obbligo di fare tante copie quanti sono i destinatari si riferisce alle notifiche cartacee tramite ufficiale giudiziario e non alle notifiche telematiche
Principio di tassativita' delle nullita', utilizzato per escludere l'automatica nullita' per mancata produzione di copie multiple nelle notifiche telematiche
Norma sul divieto di rinnovazione del giudizio per lo stesso fatto (ne bis in idem); la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la Consulta per chiarire che l'effetto preclusivo opera solo in presenza di identita' storico-naturalistica del fatto (condotta-evento-nesso causale)
Contravvenzione per getto pericoloso di cose; la Corte ha ritenuto che questa fattispecie, essendo una contravvenzione di pericolo e non prevedendo lesioni né l'elemento del compimento dell'atto d'ufficio, non coincide storico-naturalisticamente con i reati di lesioni e resistenza
Richiamati in relazione al calcolo della pena complessiva e alle condizioni per la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di merito sul diniego della sospensione per mancanza di prognosi favorevole
art. 4 Prot. 7 CEDU
Richiamato nella discussione sul ne bis in idem e sul criterio dell'idem factum usato dalla Corte EDU; la Corte italiana ha spiegato l'adesione al criterio naturalistico dell'identita' del fatto
Massime di principio
- La notificazione via PEC al difensore nominato domiciliatario e' generalmente valida anche se effettuata con atto unico per piu' imputati, purché l'atto contenga l'indicazione dei nominativi dei destinatari
- La mancata indicazione del destinatario nell'oggetto della PEC non determina automaticamente la nullita' se il decreto di citazione contiene comunque i dati identificativi necessari
- Il principio del ne bis in idem opera solo quando sussiste identita' storico-naturalistica del fatto (triade: condotta, evento, nesso causale): la sola sovrapposizione della condotta non e' sufficiente
- Una contravvenzione di pericolo (es. art. 674 c.p.) puo' non impedire un successivo giudizio per reati che tutelano interessi diversi (lesioni, resistenza) se manca l'identita' dell'evento o del nesso causale
- Le questioni processuali relative a nullita' e preclusioni devono essere tempestivamente sollevate nel grado di giudizio competente, altrimenti sono precluse
- Il diniego della sospensione condizionale della pena puo' reggersi su una motivazione prognostica circa la capacita' di astenersi da future condotte criminose; la difesa deve specificamente contrastare tale valutazione per ottenere revoca
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