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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39172/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un soggetto che svolgeva attività di trasporto per una società di distribuzione di medicinali aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per il prelievo di medicinali presso la società e la consegna alle farmacie indicate sulle bolle di consegna, per un importo complessivo di euro 289.804,59. La società aveva proposto opposizione sostenendo l'illegittimità del calcolo del compenso perché fondato su minimi tariffari previsti da una normativa ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, oltre a contestare l'esistenza di un accordo in deroga. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile sul rilievo che i motivi di gravame si limitavano a contestare la mancata ammissione di mezzi istruttori in primo grado, senza aggredire la vera ratio decidendi, cioè la ritenuta derogabilità dei minimi tariffari. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non censurata la ratio decidendi; violazione della disciplina sui minimi tariffari di cui all'art. 83-bis della L. 133/2008, che il ricorrente riteneva vigente e cogente, con conseguente nullità del patto contrario; terzo motivo concernente solo la richiesta di regolazione delle spese in caso di accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente individuato la ratio decidendi della sentenza di primo grado nella derogabilità dei minimi tariffari e nella loro concreta deroga, e che il ricorrente, nell'atto di appello, non aveva svolto una censura idonea a confutare tale punto decisivo, ma solo una generica affermazione sulla quantificazione del dovuto secondo la normativa vigente. Di conseguenza, il motivo di cassazione che denunciava omessa pronuncia è stato respinto, mentre il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché prospettava per la prima volta in cassazione la questione della violazione della disciplina sui minimi tariffari. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la censura in appello non colpisce in modo specifico la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 83-bis L. 133/2008

    la questione della vigenza e coggenza della disciplina dei minimi tariffari non è esaminata nel merito, perché introdotta in modo non idoneo e comunque per la prima volta in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto, in dispositivo, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una mera riproposizione della tesi di parte o una formula assertiva non basta a integrare un motivo idoneo.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di secondo grado dichiara inammissibile l'appello perché i motivi non si confrontano con il punto decisivo della decisione di primo grado.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o di diritto non devolute in modo rituale nei gradi di merito; tali questioni restano inammissibili.
  • Quando una decisione di appello si fonda sull'inidoneità del gravame a censurare il capo decisivo della sentenza di primo grado, il sindacato di legittimità si arresta se tale impostazione è corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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