Cassazione Penale, Sentenza n. 32714/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati erano stati condannati in primo grado e in appello per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contestato ai capi 2 e 3. Secondo l'accertamento di merito, il principale imputato aveva posto in essere, con il concorso della figlia e della nuora, operazioni negoziali formalmente lecite — una donazione e trasferimenti di quote societarie senza corrispettivo — dirette a sottrarre beni alla pretesa creditoria dell'Erario. Il principale imputato ha proposto sette motivi: violazione della disciplina della prescrizione e illegittimo computo dei periodi di sospensione; insussistenza dell'elemento oggettivo e del carattere fraudolento delle operazioni; mancanza dell'elemento soggettivo; diniego delle attenuanti generiche; omessa individuazione della pena base e motivazione sugli aumenti per la continuazione; vizio di motivazione nella determinazione della pena. La figlia ha dedotto l'erronea decorrenza della prescrizione, il difetto di prova del dolo specifico e l'illogicità dell'affermazione di responsabilità. La nuora ha censurato l'assenza di motivazione sulla sussistenza del dolo diretto e sulla conoscenza del debito tributario dell'altro imputato. Il pubblico ministero ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; la difesa della figlia e della nuora ha chiesto l'accoglimento e, per uno dei capi, la declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto applicabile ai reati, commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, il regime dell'art. 159 c.p. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, escludendo la maturazione della prescrizione; ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le contestazioni sui periodi di sospensione, affermando che il rinvio dell'udienza disposto su richiesta del difensore può sospendere la prescrizione per l'intero periodo stabilito dal giudice. Le censure sulla responsabilità sono state ritenute ripetitive dei motivi di appello, non adeguatamente confrontate con la motivazione impugnata e dirette a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in cassazione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato reputato congruamente motivato sulla base dell'entità delle somme, dell'assenza di condotte collaborative e della mancata resipiscenza. Il motivo sugli aumenti per la continuazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione. La censura sulla pena è stata giudicata manifestamente infondata, essendo sufficiente il richiamo al ruolo preminente dell'imputato e ai criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata al fatto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte mediante operazioni negoziali formalmente lecite ma ritenute fraudolente e inserite in un disegno volto a sottrarre beni alla pretesa erariale.
Richiamato nella controversia sulla decorrenza e sul computo della prescrizione.
La Corte ha ricostruito la successione normativa in materia di decorrenza della prescrizione e ha escluso che la diversa data prospettata dalla difesa producesse effetti favorevoli, poiché entrambe le date ricadevano nel regime applicabile.
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica il testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017; inoltre, il rinvio disposto su richiesta del difensore può determinare la sospensione per l'intero periodo stabilito dal giudice, senza applicazione dei limiti temporali dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
Richiamato nella ricostruzione della successione normativa degli effetti interruttivi della prescrizione.
Richiamato nel quadro della disciplina successiva della cessazione del corso della prescrizione, non applicata ai fatti oggetto del giudizio.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando motivato mediante l'indicazione di elementi negativi rilevanti; non è necessaria l'analitica confutazione di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Per la determinazione della pena è sufficiente che il giudice individui gli elementi ritenuti prevalenti e idonei a giustificare la pena concreta, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza prospettata.
Le censure formalmente prospettate come vizi di motivazione non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla memoria depositata dalla difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato con riferimento alla nomina del difensore d'ufficio e alla richiesta di rinvio dell'udienza.
Richiamato nella ricostruzione dei regimi normativi della sospensione della prescrizione collegata ai termini per il deposito della motivazione.
Richiamato per distinguere l'improcedibilità per durata massima dei giudizi di impugnazione dalla prescrizione sostanziale.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime della sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, nonostante le successive riforme della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità nei giudizi di impugnazione.
- Quando il giudice dispone il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore, il corso della prescrizione può essere sospeso per tutto il periodo di differimento stabilito dal giudice, anche se non ricorrono i presupposti di un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale e senza applicazione dei limiti di durata previsti dall'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
- In sede di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello, senza evidenziare le ragioni dell'erroneità della risposta fornita dal giudice di secondo grado, determina l'inammissibilità della censura.
- Il carattere fraudolento, ai fini della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, può essere desunto dall'inserimento di operazioni negoziali formalmente lecite in un più ampio disegno diretto a sottrarre beni alla pretesa erariale, secondo la valutazione complessiva degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'analitica confutazione di ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione congrua fondata sugli elementi ritenuti decisivi o prevalenti.
- La mancata resipiscenza, considerata quale elemento rivelatore di una personalità negativa e non quale sanzione per l'esercizio del diritto di difesa, può concorrere a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice indica gli elementi prevalenti, tra quelli dell'art. 133 c.p., che rendono proporzionata la pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato; non è necessaria un'analitica valutazione di ogni deduzione difensiva, salvo il caso di pena significativamente superiore alla media edittale.
- Una censura concernente una violazione di legge non dedotta in appello è inammissibile in cassazione, salvo che riguardi una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibile anteriormente.
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