Cassazione Civile, Ordinanza n. 30911/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società con riserva, per un importo complessivo di euro 166.483,53. La somma comprendeva, da un lato, euro 128.590,45 già pagati alla società poi fallita in esecuzione di una sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento; dall'altro, euro 37.893,08 corrispondenti al credito originariamente fatto valere in giudizio e respinto dal tribunale. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione per carenza di titolo, ma il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. anche ai crediti oggetto di accertamento negativo e anche alla pretesa restitutoria conseguente a un eventuale ribaltamento in appello della sentenza di primo grado. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha sostenuto che l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. si applicherebbe solo ai crediti già accertati, non a mere aspettative restitutorie; che il credito restitutorio non sarebbe ancora sorto, dipendendo dalla futura riforma della sentenza; e che, in ogni caso, non vi era stato alcun accertamento, neppure negativo, del credito restitutorio in capo all'insinuante. La società resistente ha chiesto il rigetto e, nelle more, ha eccepito la cessazione della materia del contendere per il passaggio in giudicato della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto del proprio appello nel giudizio ordinario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. consente l'ammissione con riserva anche dei crediti oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, inclusa la pretesa restitutoria della parte che abbia pagato in esecuzione di quella sentenza e che attenda l'esito dell'impugnazione. Secondo la Corte, la pretesa alla restituzione è logicamente collegata all'accertamento negativo del credito fatto valere contro il soggetto poi fallito, poiché la sua definitiva esistenza dipende dall'eventuale riforma della decisione nel giudizio ordinario. La sopravvenuta conferma in appello della sentenza di primo grado è stata ritenuta irrilevante nel presente giudizio di legittimità, perché l'oggetto del ricorso riguardava solo la correttezza dell'ammissione con riserva e non lo scioglimento della riserva, devoluto al giudice delegato ai sensi dell'art. 113-bis l.fall. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato
La norma si applica anche ai crediti oggetto di accertamento negativo, non solo a quelli riconosciuti; l'ammissione con riserva è consentita anche per la pretesa restitutoria collegata alla possibile caducazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non ritenuto ostativo all'ammissione con riserva nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della riforma della sentenza impugnata sul credito restitutorio.
Richiamati dal ricorrente nel terzo motivo per contestare la possibilità di ammissione con riserva in assenza di un credito già definitivamente accertato.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione.
Lo scioglimento della riserva e la modifica dello stato passivo sono rimessi al giudice delegato quando l'evento dedotto in condizione si verifica o quando è certo che non potrà verificarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di verifica del passivo fallimentare, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. va interpretato estensivamente e comprende anche i crediti che risultino esclusi o negati da una sentenza di primo grado emessa prima del fallimento e non ancora passata in giudicato.
- L'ammissione con riserva è consentita quando il credito dipende dall'esito dell'impugnazione contro la sentenza extraconcorsuale, poiché il definitivo accertamento dell'an, del quantum o dell'inesistenza del credito è rimesso al giudizio ordinario impugnatorio.
- La pretesa restitutoria della parte che abbia eseguito una condanna di primo grado prima del fallimento può essere insinuata con riserva se la sua esistenza dipende dalla caducazione, totale o parziale, della sentenza che ha riconosciuto il credito della procedura.
- Il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza extraconcorsuale non incide sulla legittimità originaria dell'ammissione con riserva, ma rileva nella successiva fase di scioglimento della riserva davanti al giudice delegato.
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