Cassazione Penale, Ordinanza n. 01376/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente con recidiva nel biennio. Con il ricorso per cassazione deduceva vizio motivazionale sia sulla affermazione di responsabilità penale sia sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproducono censure già esaminate e respinte in appello, senza una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto idonee a fondare il sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che i motivi non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato gli elementi di prova sulla responsabilità dell'imputato e aveva ritenuto integrata l'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio, escludendo altresì la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come causa di non punibilità negata nel caso concreto; la Corte conferma il diniego in ragione delle modalità della condotta e dell'apprezzamento di merito sulla non particolare tenuità del fatto.
Applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte esclude che i motivi formulati integrino censure ammissibili in sede di legittimità, perché non confrontate criticamente con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica e critica confutazione della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un confronto effettivo con le argomentazioni poste a base della decisione censurata; la mera reiterazione di doglianze di merito determina inammissibilità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e corretta in diritto, specie se fondata sulle concrete modalità della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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