Cassazione Penale, Sentenza n. 22004/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi (ingiunzione n. 621/2013) emessa nei confronti degli eredi di Improta Immacolata e Raffaele. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 665, comma 5, c.p.p., per avere la Corte escluso il rischio concreto derivante dalla demolizione nonostante una consulenza tecnica di parte che avrebbe dimostrato pericolo per la stabilità; si contestava inoltre l'omesso esercizio di poteri istruttori e la eccessiva valorizzazione del certificato di collaudo statico senza disporre ulteriori accertamenti; 2) violazione degli artt. 19, 23 e 340 TFUE per violazione del principio del legittimo affidamento in relazione alla protratta inerzia dell'amministrazione sulla domanda di condono, nonostante il pagamento dell'oblazione e degli oneri, con conseguente consolidato affidamento della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità ha ritenuto la censura manifestamente infondata e in larga parte mera riesposizione di censure di merito: l'ordinanza impugnata aveva motivato che le opere abusive erano realizzate in sopraelevazione e quindi non strutturalmente unite ai piani inferiori, con conseguente alleggerimento del carico in caso di demolizione; inoltre il rischio statico era stato valutato e ritenuto insussistente alla luce delle risultanze tecniche acquisite (certificato di idoneità statica e consulenza tecnica della Procura che giudicava praticabile l'intervento con cautele), per cui non sussisteva obbligo di ulteriori approfondimenti. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la sanabilità dell'opera perché l'immobile insiste in area soggetta a vincolo paesaggistico e la domanda di condono non era definita; il pagamento dell'oblazione non sospende l'ordine di demolizione e, inoltre, è risultata l'assenza del requisito della buona fede degli interessati (consapevolezza dell'abusività e reiterazione di interventi). La Corte ha inoltre richiamato il principio di proporzionalità applicabile in tema di esecuzioni di demolizione, ma ha ritenuto non operativa la tutela invocata data la gravità e la reiterazione degli abusi, la consapevolezza della ricorrente e la natura vincolata dell'area. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamata come norma relativa ai reati edilizi che hanno portato all'ingiunzione di demolizione; la condanna dei soggetti originari era fondata su tale disposizione
codice di procedura penale, art. 665, comma 5
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del rischio connesso all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato perché il quadro probatorio era ritenuto sufficiente e la valutazione tecnica favorevole all'esecuzione
TFUE, artt. 19, 23 e 340
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del principio del legittimo affidamento e della responsabilità dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto tali principi non applicabili nel caso concreto perché l'abuso insisteva su area vincolata, la domanda di condono era indefinita e mancava buona fede
Sentenze Corte EDU (cit.)
Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria (21/04/2016); Kaminskas c. Lituania (04/08/2020)
Richiamate come principi di proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali in caso di demolizione abitazioni; la Corte ha applicato il principio ma ritenuto che, alla luce della gravità e reiterazione degli abusi e della consapevolezza dell'interessata, i criteri di proporzionalità non impedivano l'esecuzione
Giurisprudenza nazionale (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 - 01)
Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 - 01
Richiamata per i criteri applicativi del principio di proporzionalità nelle esecuzioni demolitorie (valutazione delle esigenze abitative, possibilità di sanatoria, conoscibilità dell'abuso)
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86
sentenza del 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata in relazione alla decisione di condannare alle spese e all'ammenda di Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso (qui ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa)
codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale che regola l'onere delle spese e delle somme da versare alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- Quando si contesta un ordine di demolizione, le evidenze tecniche prodotte dalla parte devono essere concrete, specifiche e confrontate con le risultanze tecniche ufficiali: certificati di idoneità statica e consulenze tecniche d'ufficio possono prevalere se ritengono l'intervento praticabile con cautele
- Il giudice non è obbligato a disporre ulteriori accertamenti istruttori se ritiene il quadro probatorio già sufficiente e congruamente motivato; l'assenza di tale richiesta va motivata e non è automaticamente censurabile in sede di legittimità
- La mera presentazione della domanda di condono e il pagamento dell'oblazione non sospendono automaticamente un ordine di demolizione, specie se l'immobile insiste su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o altre inidoneità alla sanatoria
- Il principio del legittimo affidamento e la protezione dell'interesse alla stabilità delle aspettative possono operare solo se l'affidamento è oggettivamente giustificabile e se non sussiste la conoscibilità dell'abusività o la consapevolezza dell'interessato; la buona fede è elemento decisivo
- Nelle ipotesi di demolizione abitativa il giudice deve applicare il principio di proporzionalità valutando tempi e possibilità di sanatoria e le esigenze abitative, ma la gravità e la reiterazione dell'abuso, nonché i vincoli dell'area e la consapevolezza dell'autore, possono giustificare l'esecuzione
- Il ricorso per cassazione che si limiti a ridire censure di merito senza indicare profili di diritto specifici è spesso dichiarato inammissibile; chi impugna deve in primo luogo fondare le censure su vizi giuridici o su evidenze fattuali nuove e determinanti
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