Cassazione Penale, Sentenza n. 20163/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato l'autorizzazione ai colloqui permanenti richiesti dal detenuto (sottoposto al regime dell'art. 41-bis) con il convivente della sorella. Il Ministero contestava l'interpretazione estensiva dei giudici di merito che avevano equiparato il "convivente" della sorella al "convivente" del detenuto, ritenendo che l'art. 1, comma 38, legge n. 76/2016 non modifici la nozione di "prossimo congiunto" e non autorizzi i colloqui ordinari con persone conviventi di altri membri del nucleo familiare del recluso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la disposizione della legge n. 76/2016 abbia equiparato il convivente al coniuge solo con riferimento alla persona che convive direttamente con il detenuto, senza estendere tale tutela ai conviventi di altri familiari del recluso. In particolare, è richiamato il divieto previsto dall'art. 41-bis (comma 2-quater, lett. b) di autorizzare colloqui con soggetti che non siano "familiari" o "conviventi", salvo casi eccezionali; la nozione di congiunto va determinata ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p., che non comprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 1, comma 38, legge 20 maggio 2016, n. 76
"i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario"
La Corte interpreta la norma come equiparazione del convivente al coniuge solo quando il convivente è la persona che convive direttamente con il detenuto; non può essere estesa ai conviventi di altri membri del nucleo familiare.
art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-quater, lett. b)
"divieto di colloqui con soggetti diversi dai 'familiari' e dai 'conviventi'"
Nel regime 41-bis i colloqui sono limitati ai familiari e ai conviventi del detenuto; persone terze (es. convivente di un familiare) sono escluse salvo casi eccezionali decisi dall'autorità competente.
art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
"colloqui con altre persone, purché, in tal caso, in presenza di 'ragionevoli motivi'"
Nel regime ordinario altri colloqui sono possibili solo per "ragionevoli motivi"; la legge 76/2016 non ha esteso automaticamente i colloqui ordinari ai conviventi di terzi.
art. 307, comma quarto, cod. pen.
"(la nozione di congiunti non) include i soggetti legati da vincoli familiari di fatto"
La nozione di 'congiunto' ai fini penitenziari rimane quella codificata: non comprende conviventi di fatto di altri membri del nucleo familiare, salvo le modifiche riferite alle unioni civili.
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina dei colloqui, in raccordo con gli altri istituti citati; la Corte lo considera nel contesto complessivo delle norme che regolano i colloqui.
Massime di principio
- Per "convivente" riconosciuto ai fini dei colloqui in carcere deve intendersi la persona che conviveva direttamente con il detenuto prima della detenzione e non il convivente di un altro membro del nucleo familiare.
- La legge n. 76/2016 ha equiparato il convivente al coniuge soltanto nei rapporti diretti con il detenuto; non ha esteso la qualifica di "congiunto" a soggetti che vivono con familiari del recluso.
- Nel regime speciale di cui all'art. 41-bis i colloqui sono strettamente limitati ai familiari e ai conviventi del detenuto; l'ammissione di persone diverse può avvenire solo in casi eccezionali e discrezionali.
- Se si richiede l'ammissione ai colloqui per persone non riconducibili come "congiunti" (es. convivente di un familiare), occorre documentare e motivare la sussistenza di "casi eccezionali" per ottenere l'autorizzazione.
- In contenziosi analoghi la giurisprudenza di legittimità tende a negare la titolarità di un diritto di colloquio ordinario a soggetti non conviventi direttamente con il detenuto; la via corretta è chiedere autorizzazioni eccezionali o produrre prove di una convivenza diretta pregressa.
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