Cassazione Penale, Ordinanza n. 03718/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a pena detentiva per due episodi: da un lato, l'utilizzo, nelle immediate adiacenze dello stadio e poco prima di un incontro di calcio, di una cinghia con fibbia e di altri oggetti atti ad offendere, tali da creare un concreto pericolo per le persone; dall'altro, la partecipazione a una violenta contesa con finalità offensiva verso gli avversari. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione della responsabilità penale, ritenendo in sostanza erronea la ricostruzione dei fatti; 2) vizio di motivazione sulla recidiva; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato il collegamento tra i fatti di rissa e il contesto dell'imminente incontro calcistico, ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati. Quanto alla recidiva, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata immune da vizi logico-giuridici, valorizzando i precedenti violenti e la persistenza della pericolosità sociale. Sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, la Corte ha osservato che il giudice di merito può negarle in mancanza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza, e che nel caso concreto erano stati considerati i precedenti penali e l'assenza di elementi personali positivi emersi in giudizio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 6-bis, comma 1, L. 401/1989
artt. 6 bis co. 1 L. 401/1989
la disposizione è richiamata come base della contestazione relativa alla condotta tenuta nelle adiacenze dello stadio, in occasione di un incontro calcistico imminente, con utilizzo di oggetti atti ad offendere e creazione di un concreto pericolo per le persone
richiamata come circostanza aggravante contestata insieme al reato principale
norma posta a base della contestazione di partecipazione a una rissa o contesa violenta con finalità offensiva
le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
non è citato espressamente, ma la decisione ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito
non è citato espressamente, ma viene richiamato il principio secondo cui la motivazione deve essere congrua, esauriente e logicamente adeguata
legge 24 luglio 2008, n. 125
richiamata come legge di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, che ha inciso sull'art. 62-bis c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la colpa dell'imputato nella causa di inammissibilità, presupposto rilevante per la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La motivazione della sentenza impugnata è sufficiente se dà conto degli elementi decisivi posti a fondamento della responsabilità, anche valorizzando il contesto fattuale complessivo e il collegamento tra la condotta contestata e l'evento o la situazione di pericolo.
- La recidiva e, più in generale, il trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito li abbia giustificati con motivazione non illogica e individualizzata, valorizzando precedenti e persistenza della pericolosità sociale.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi specifici; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento allegato dalla difesa, essendo sufficiente che consideri quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché si confronti con le specifiche deduzioni dell'interessato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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