Cassazione Penale, Sentenza n. 14850/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena: la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, c.p.) per l'importo di €130,00 sottratto alla persona offesa, ma non ha applicato alcuna diminuzione della pena già fissata in primo grado e non ha fornito argomentazione che giustificasse l'elisione dell'effetto diminutivo di tale attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto agli aspetti sanzionatori e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, in riferimento al reato di rapina, ritenendo necessaria una rinnovata determinazione della riduzione di pena. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà applicare la diminuzione ritenuta congrua e motivare l'uso dei criteri che hanno orientato la discrezionalità sanzionatoria. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità per i fatti-reato.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
La norma riconosce l'attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità; nel caso di specie la Corte d'appello ha riconosciuto formalmente tale attenuante per €130,00 ma non ne ha tradotto l'effetto diminutivo nella determinazione della pena, mancando la necessaria argomentazione
art. 63, comma secondo, cod. pen.
"Se concorrono più circostanze ... attenuanti, ... la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante ... dalla diminuzione precedente"
Stabilisce il meccanismo sequenziale di computo delle diminuzioni conseguenti a più attenuanti; la Corte sottolinea che, pur nella discrezionalità del giudice, l'operazione diminutiva deve essere effettivamente calcolata e motivata
art. 67, comma secondo, cod. pen.
Pone il limite minimo della riduzione della pena (un quarto della pena base) in caso di concorso di più attenuanti; vale come vincolo nella determinazione complessiva della diminuzione
Massime di principio
- Il riconoscimento formale di una circostanza attenuante impone che il suo effetto diminutivo sia concretamente applicato nella determinazione della pena, salvo che il giudice motivi espressamente e adeguatamente la scelta di neutralizzarne l'effetto
- Il giudice di merito possiede ampia discrezionalità nella quantificazione della diminuzione di pena, ma tale discrezionalità è vincolata all'obbligo di motivazione per evitare l'arbitrio
- In caso di più attenuanti, la diminuzione si calcola secondo il meccanismo sequenziale previsto dall'art. 63 c.p.; il rispetto del limite minimo disciplinato dall'art. 67 c.p. deve essere considerato
- La Corte di Cassazione può annullare la sola parte sanzionatoria della sentenza (lasciando ferma la condanna) quando rilevi vizi nella determinazione della pena, rinviando per nuovo giudizio sul punto
- Per la difesa conviene contestare specificamente la mancata o insufficiente motivazione sulla quantificazione delle attenuanti, richiedendo che venga indicato il criterio percentuale o logico adottato per la diminuzione
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