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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08766/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2005, emesso a seguito del disconoscimento di alcuni costi ritenuti non inerenti. In un primo giudizio di legittimità la sentenza di merito era stata cassata perché l’atto impositivo risultava emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, senza adeguata valutazione delle eventuali ragioni derogatorie di urgenza. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente annullato l’avviso, ritenendo non rispettato il termine dilatorio e reputando insufficiente la motivazione sull’urgenza, anche perché non poteva bastare il richiamo alla prossima decadenza del potere impositivo; inoltre osservava che, nel caso concreto, vi era comunque tempo materiale per la notifica. L’Agenzia delle entrate ha impugnato questa decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva errato nel non considerare che tra le ragioni di urgenza idonee a derogare al termine vi possono essere anche reiterate violazioni tributarie penalmente rilevanti o la partecipazione a frodi fiscali; ha inoltre dedotto che in relazione all’anno 2005 era stata trasmessa una notizia di reato, che l’urgenza non doveva necessariamente essere esternata nell’avviso e che vi era il rischio concreto di mancato recupero del credito erariale per assenza di garanzie della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che la scadenza del termine di decadenza non costituisce, di per sé, ragione di urgenza idonea a giustificare l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento; tuttavia ha precisato che l’urgenza può derivare anche da specifici elementi fattuali, anteriori alla notifica, tali da porre a rischio il credito erariale, e che la commissione di reiterate violazioni tributarie penalmente rilevanti o la partecipazione a frodi fiscali può integrare una valida ragione derogatoria. La CTR, invece, si era limitata a censurare la mancanza di motivazione sull’urgenza senza verificare se, in concreto, esistessero altre circostanze idonee a legittimare l’atto ante tempus e senza valutare gli elementi probatori allegati dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il processo verbale di constatazione può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, da allegare e provare in concreto dall’Amministrazione; la mera prossimità della decadenza non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di garanzie del contribuente, la prossimità della decadenza del potere impositivo non integra, da sola, una ragione di urgenza idonea a consentire l’emissione dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni.
  • Le ragioni di urgenza che giustificano la deroga al termine dilatorio devono essere fondate su specifici elementi di fatto, esistenti prima della notifica dell’atto, e tali da far ritenere, con giudizio prognostico ex ante, un concreto rischio per la riscossione del credito erariale.
  • In caso di contestazione del contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve allegare e dimostrare in giudizio la sussistenza concreta delle ragioni di urgenza; il giudice di merito deve verificarle, non potendo limitarsi a rilevare la mancanza di espressa motivazione nell’avviso.
  • Tra le circostanze che possono integrare urgenza rientrano anche reiterate violazioni tributarie aventi rilievo penale o la partecipazione del contribuente a una frode fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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