Cassazione Penale, Sentenza n. 15658/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna per appropriazione indebita commessa mentre il ricorrente svolgeva la funzione di amministratore di condominio; dedotte violazioni di legge in ordine al computo della prescrizione (art. 157 c.p.), alla insufficiente motivazione sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) e alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che il reato di appropriazione indebita commesso da un amministratore di condominio si consuma al momento della cessazione dalla carica, essendo allora certa l'interversione del possesso delle somme; perciò la prescrizione è stata calcolata correttamente. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la determinazione della pena, giustificandone lo scostamento dal minimo edittale per la gravità, la perdurante durata e l'entità del danno. Ha inoltre ritenuto legittima la negazione del beneficio della non menzione per la gravità e la reiterazione della condotta in ambito professionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile, liquidate in euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La prescrizione del reato va computata a partire dal momento in cui il reato si è consumato; per l'appropriazione indebita dell'amministratore condominiale la consumazione coincide con la cessazione dalla carica, momento in cui si realizza l'interversione del possesso rispetto alle somme.
La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla determinazione della pena fosse congrua: lo scostamento dal minimo edittale è giustificato dalla gravità del fatto, dalla perdurante durata della condotta e dall'entità del danno.
La valutazione sulla concessione del beneficio della non menzione è rimessa al giudice sulla base della gravità della condotta; la Corte ha ritenuto legittima la negativa valutazione del beneficio in considerazione della reiterazione e del carattere professionale del fatto.
In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel caso di appropriazione indebita di denaro da parte dell'amministratore di condominio, il momento rilevante per la consumazione è la cessazione dalla carica: fino ad allora la restituzione è possibile e quindi non si può ritenere certa l'interversione del possesso.
- La chiusura dell'anno contabile o altre scadenze amministrative non incidono sul momento di consumazione del reato quando l'elemento materiale rimane collegato alla cessazione della funzione di amministratore.
- La determinazione della pena può discostarsi dal minimo edittale se il giudice motiva adeguatamente in relazione alla gravità, alla perdurante durata della condotta e all'entità del danno.
- La concessione del beneficio della non menzione è una valutazione discrezionale del giudice basata sulla gravità e sulle modalità della condotta; il semplice pensionamento o la richiesta del condannato non sono di per sé sufficienti a modificarne l'esito.
- In cassazione i motivi che richiedono una diversa valutazione del merito probatorio (riallocazione della valutazione della gravità o riapprezzamento delle prove) sono in genere inammissibili: il ricorso deve svolgere questioni di diritto ben fondate.
- Se si intende contestare la decorrenza della prescrizione in un caso simile, occorre dimostrare che la consumazione è intervenuta in momento diverso dalla cessazione della carica (ad esempio per fatti formali che dimostrino l'interversione del possesso antecedente).
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