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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10658/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto si risolveva in una critica di merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che lo aveva condannato alla multa di euro 400 per minaccia semplice. L'unico motivo dedotto in ricorso censurava l'erronea valutazione delle prove, ma secondo la Corte esso non prospettava un vizio di legittimità, bensì chiedeva soltanto una diversa lettura del compendio probatorio e un alternativo apprezzamento di merito.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 1, c.p.

    indicato come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    richiamato per la trasmissione dell'atto di impugnazione alla Corte di cassazione.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000

    richiamato, insieme all'art. 568, comma 5, c.p.p., quale base del trasferimento dell'impugnazione alla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando l'unico motivo si limita a contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, senza dedurre un vero vizio di legittimità.
  • La censura che prospetta un mero alternativo apprezzamento del materiale probatorio non è scrutinabile in cassazione se non si traduce nella denuncia di un errore giuridico o di un vizio rilevante ex art. 606 c.p.p., qui non evocato nel testo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è evidente e imputabile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La Corte può rilevare la colpa del ricorrente nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile quando la doglianza è ictu oculi priva di contenuto di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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