Cassazione Penale, Ordinanza n. 10658/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto si risolveva in una critica di merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che lo aveva condannato alla multa di euro 400 per minaccia semplice. L'unico motivo dedotto in ricorso censurava l'erronea valutazione delle prove, ma secondo la Corte esso non prospettava un vizio di legittimità, bensì chiedeva soltanto una diversa lettura del compendio probatorio e un alternativo apprezzamento di merito.
Norme richiamate
indicato come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
richiamato per la trasmissione dell'atto di impugnazione alla Corte di cassazione.
art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000
richiamato, insieme all'art. 568, comma 5, c.p.p., quale base del trasferimento dell'impugnazione alla Corte.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando l'unico motivo si limita a contrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, senza dedurre un vero vizio di legittimità.
- La censura che prospetta un mero alternativo apprezzamento del materiale probatorio non è scrutinabile in cassazione se non si traduce nella denuncia di un errore giuridico o di un vizio rilevante ex art. 606 c.p.p., qui non evocato nel testo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è evidente e imputabile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La Corte può rilevare la colpa del ricorrente nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile quando la doglianza è ictu oculi priva di contenuto di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →