Cassazione Civile, Ordinanza n. 23278/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di merito alcuni proprietari/aventi causa avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di uno smottamento di terreni che, secondo l'allegazione accolta in primo grado, sarebbe stato provocato dai lavori di esecuzione di fabbricati sociali commissionati dalla cooperativa ricorrente e affidati in appalto a un'impresa esecutrice. Il Tribunale aveva condannato la cooperativa, in solido con l'appaltatore, e aveva compensato le spese. La cooperativa aveva proposto appello sostenendo, da un lato, di non aver formulato alcuna domanda contro il Comune, evocato in giudizio solo per mantenere integro il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e di aver altresì depositato un atto di transazione con rinuncia alle domande verso gli originari attori; dall'altro lato, lamentava che la Corte d'appello l'avesse condannata alle spese verso gli attori e verso il Comune, senza compensazione, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 d.m. 55/2014. Con il primo motivo di ricorso in cassazione deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a suo carico le spese relative alla chiamata del Comune nonostante l'asserita mancanza di soccombenza nei suoi confronti e la transazione intervenuta; con il secondo motivo riproponeva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 d.m. 55/2014, censurando la mancata compensazione delle spese e la pretesa apoditticità della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura sulla liquidazione delle spese per la chiamata del terzo non coglieva la ratio della decisione di merito, perché la regolazione delle spese verso il terzo chiamato va ricondotta al principio di causazione, temperato dal principio di soccombenza, e non dipende dalla circostanza che il ricorrente non abbia proposto domande dirette contro il Comune. Ha inoltre rilevato che la statuizione sulle spese non era stata efficacemente censurata sotto il profilo dell'infondatezza della chiamata del terzo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non necessita di espressa motivazione; ha anche osservato che i richiami all'art. 4 d.m. 55/2014 e all'art. 360, n. 5, c.p.c. non erano stati realmente sviluppati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"per rispetto dell'art. 331 cod.proc.civ."
La notificazione dell'appello al Comune era stata effettuata per preservare l'integrità del contraddittorio, ma tale dato non escludeva la regolazione delle spese secondo i criteri di causazione e soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza, ma nel caso della chiamata del terzo la loro liquidazione va letta anche alla luce del principio di causazione.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione ed è insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Il richiamo alla norma tariffaria non è stato coltivato in modo specifico e quindi non è stato idoneo a sorreggere la censura.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I vizi di violazione di legge e di motivazione sono stati evocati, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non adeguatamente sviluppate o non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di spese processuali relative alla chiamata in causa di un terzo, la regolazione non dipende soltanto dall'esito della domanda proposta contro quel terzo, ma deve essere compiuta tenendo conto congiuntamente del principio di causazione e di quello di soccombenza.
- Il soccombente non può limitarsi a dedurre di non aver formulato domande nei confronti del terzo chiamato: occorre censurare specificamente la ratio della decisione che abbia ritenuto ingiustificata o eccentrica la chiamata del terzo stesso.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la sentenza che condanna alle spese senza esaminare espressamente l'ipotesi di compensazione non è, per ciò solo, censurabile in cassazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione che richiami norme e vizi astrattamente rilevanti, ma non sviluppi argomentazioni coerenti e pertinenti rispetto alla motivazione impugnata, è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
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