Cassazione Penale, Sentenza n. 38639/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Venuti impugnava la sentenza di condanna per il reato di usura aggravata continuata in concorso, ritenendo che: i prestiti usurari non sarebbero stati erogati da lui ma dai coimputati Morvillo e Maggio che avrebbero fatto credere alla vittima (Liga Fabrizio) che le somme provenissero dal Venuti; la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente le discrasie nelle dichiarazioni della persona offesa e le prove favorevoli alla difesa; deduceva inoltre profili relativi alla determinazione della pena (applicazione della recidiva, quantificazione degli aumenti per continuazione e applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e generici e, perciò, inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato l'attendibilità della persona offesa in presenza di riscontri estrinseci (intercettazioni, identificazione fotografica, messaggi) e che le argomentazioni difensive circa l'intermediazione dei coimputati non avessero scalfito la valutazione di merito. Le censure riguardanti la recidiva e altre circostanze aggravanti sono state giudicate inammissibili perché non sollevate in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Cassazione ha altresì confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente trattato la questione degli aumenti per continuazione (riducendoli rispetto al primo grado). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio per cui sono inammissibili in Cassazione le doglianze che non siano state dedotte in sede di impugnazione (appello). La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla recidiva e altre circostanze aggravanti perché non proposte in appello, escludendo un riesame di fatto non consentito in questa sede.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Norma invocata dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione; la Corte di Cassazione ha osservato che tali censure non erano state sollevate in appello in modo efficace e pertanto non potevano essere riesaminate. La Corte d'appello, comunque, aveva già rideterminato gli aumenti per continuazione in senso favorevole all'imputato.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per un nuovo esame di fatto: le valutazioni sulla attendibilità della vittima, se supportate da riscontri esterni (intercettazioni, identificazioni fotografiche, messaggi), sono difficilmente riformabili in cassazione.
- Le questioni non sollevate in appello sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; pertanto è fondamentale sollevare tutti i punti di fatto e di diritto già in grado di appello.
- Le deduzioni tese a dimostrare che i coimputati, e non l'imputato, fossero gli autori materiali di condotte contestate devono essere affrontate e dimostrate nel merito (primo grado/appello); semplici ipotesi non superano la valutazione di merito se esistono riscontri contrari.
- Sulle questioni di determinazione della pena e calcolo degli aumenti per continuazione la Corte di merito ha ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo per errori di diritto o vizio motivazionale manifesto.
- Chi impugna in cassazione dovrebbe concentrare i motivi su profili di diritto e dimostrare l'insostenibilità logico-giuridica della motivazione di merito, evitando nuove esigenze probatorie o contestazioni puramente fattuali.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e sanzione economica (es. versamento alla Cassa delle Ammende) commisurata al grado di colpa dell'istante.
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