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Parere

Parere n. 1827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione, con istanza di riesame, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, udito il parere del Consiglio di Stato n. 2201/2022 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato deciso il ricorso per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica emesso il 23 ottobre 2018, udito il parere del Consiglio di Stato n. 1320/2018 del 17 maggio 2018, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto avverso il decreto di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’11 aprile 2017, ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 2201/2022, relativo alla precedente revocazione della decisione sul ricorso contro l’esclusione dal concorso per tre posti di Consigliere di Stato indetto l’11 aprile 2017

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 14 aprile 2023, deducendo un errore di fatto nella precedente decisione per l’omesso esame di due profili: la pretesa intempestività del provvedimento di esclusione dal concorso e l’omessa riunione del ricorso contro l’esclusione con quello proposto avverso la dispensa dal servizio. Ha domandato, nella fase rescissoria, l’accoglimento del ricorso originario. Occorreva stabilire se fosse ammissibile una nuova revocazione di una decisione resa su un precedente ricorso per revocazione e se le contestazioni relative alla valutazione delle istanze istruttorie potessero integrare errore di fatto revocatorio.

Il parere

Il Consiglio di Stato esprime parere per la declaratoria di inammissibilità. L’art. 107, comma 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario, vieta la revocazione della decisione emessa in un giudizio di revocazione; il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le censure già dedotte nella precedente revocazione. L’ulteriore contestazione sulla mancata acquisizione di documenti investe un obiter dictum e non l’unica ragione della precedente inammissibilità, fondata anche sul divieto legale di revocazione della revocazione. In ogni caso, la valutazione della non decisività della documentazione è attività valutativa: un eventuale errore costituirebbe errore di diritto, non errore di fatto idoneo a fondare la revocazione. L’eccezione al divieto è limitata ai casi in cui la precedente revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, derivante da un errore di fatto che abbia precluso l’esame della domanda; tale situazione non ricorre. La Sezione dà atto che il contraddittorio è stato garantito e dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di riproduzione o diffusione del parere.

Osservazioni

Divieto di revocazione della revocazione

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 107, comma 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario: non è impugnabile per revocazione la decisione emessa su un precedente ricorso per revocazione. Le censure sulla tempestività dell’esclusione e sulla mancata riunione ripropongono profili già dedotti nella precedente revocazione.

Mancata acquisizione della documentazione e asserito errore di fatto

La contestazione sulla mancata acquisizione documentale riguarda un obiter dictum e non l’unica ragione della precedente declaratoria di inammissibilità, che era fondata anche sul divieto di revocazione della revocazione. Inoltre, la valutazione di non decisività della documentazione è un’attività valutativa e un suo eventuale errore darebbe luogo a un errore di diritto, non a un errore di fatto revocatorio.

Eccezione al divieto di ulteriore revocazione

L’unica eccezione ammissibile ricorre quando la precedente domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, in conseguenza di un errore di fatto che ne abbia precluso l’esame. La Sezione esclude che tale ipotesi si verifichi nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 2, c.p.a.

    L’art. 107, co. 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario, dispone che “la sentenza emessa nel giudizio per revocazione non può essere impugnata per revocazione”.

    Il divieto di revocazione della decisione resa su un precedente ricorso per revocazione opera anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario. La sua ratio è impedire contestazioni reiterate che ostacolino la formazione del giudicato e la certezza dei rapporti giuridici; resta salva soltanto l’ipotesi eccezionale in cui l’inammissibilità della precedente revocazione sia derivata da un errore di fatto su un presupposto formale insussistente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    In ogni caso, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi che il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, basato sulla ritenuta non decisività della documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione, non integra un errore di fatto, essendo piuttosto il frutto di una attività valutativa (che, se errata, darebbe luogo esclusivamente ad un errore di diritto, per il quale non è ammessa la revocazione).

    La revocazione per errore di fatto non consente di rimettere in discussione una valutazione sulla decisività degli elementi istruttori. L’eventuale erroneità di tale giudizio è un errore valutativo o di diritto, non un errore percettivo di fatto idoneo a fondare la revocazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi in ogni ipotesi di riproduzione o diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali del ricorrente quando il parere venga riprodotto o diffuso.

Massime di principio

  • Il divieto di revocazione della decisione resa su un precedente ricorso per revocazione si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e impedisce la riproposizione delle censure già esaminate nella precedente revocazione.
  • Il divieto di ulteriore revocazione ammette un’eccezione quando la precedente domanda sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, a causa di un errore di fatto che abbia precluso l’esame della domanda stessa.
  • La contestazione della valutazione di non decisività di documenti o istanze istruttorie attiene a un’attività valutativa e non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio; l’eventuale errore in tale valutazione non è deducibile mediante revocazione per errore di fatto.

Revocazione di una decisione resa su precedente ricorso per revocazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto a ottenere la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 2201/2022. La decisione precedente aveva dichiarato inammissibile la revocazione del decreto del 23 ottobre 2018, relativo all’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato, indetto l’11 aprile 2017.

Vicenda processuale e censure riproposte

Il ricorso originario contro l’esclusione era stato ritenuto infondato con il parere n. 1320/2018 e il conseguente decreto presidenziale del 23 ottobre 2018. La precedente domanda di revocazione lamentava l’omessa pronuncia sulla pretesa intempestività dell’esclusione e sulla richiesta di riunire il ricorso contro l’esclusione a quello proposto avverso la dispensa dal servizio. Con il parere n. 2201/2022, la Sezione aveva ritenuto insussistente l’errore di fatto revocatorio e aveva dichiarato inammissibile quella revocazione.

Con il nuovo ricorso il privato ha riproposto le censure sulla tempestività dell’esclusione e sull’omessa riunione, chiedendo la revocazione del decreto del 14 aprile 2023 e, nella fase rescissoria, l’accoglimento del ricorso originario. Ha inoltre contestato la valutazione relativa alla mancata acquisizione di documentazione.

Divieto di revocazione della revocazione

La Sezione applica l’art. 107, comma 2, c.p.a., ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario, secondo cui la decisione resa nel giudizio per revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto censure già dedotte nella precedente revocazione; il nuovo ricorso è pertanto inammissibile.

La Sezione richiama la funzione del divieto: evitare che una lite sia sottoposta a contestazioni reiterate, anche pretestuose, impedendo la formazione del giudicato e pregiudicando la certezza dei rapporti giuridici e l’economia degli strumenti di tutela. L’eccezione è circoscritta ai casi in cui la precedente revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, a causa di un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda. La Sezione esclude che ricorra tale ipotesi.

Valutazione delle istanze istruttorie

La doglianza concernente il mancato accoglimento delle richieste di acquisizione documentale non modifica l’esito. La Sezione rileva che la relativa considerazione, riferita alla non decisività dei documenti, costituiva un obiter dictum e non l’unica ragione della precedente inammissibilità, che risultava fondata anche sul divieto posto dall’art. 107, comma 2, c.p.a. In ogni caso, il giudizio sulla decisività della documentazione costituisce un’attività valutativa: un eventuale errore non sarebbe un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto non deducibile con tale rimedio.

Esito e tutela dei dati personali

La Sezione esprime parere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. Dà atto che il contraddittorio è stato garantito mediante la trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria, senza che risultino presentate osservazioni o controdeduzioni. Ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente in caso di riproduzione o diffusione del parere.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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