Cassazione Penale, Sentenza n. 33938/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per tentate lesioni personali in concorso aggravate. I motivi di ricorso erano due: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, deducendo che la condanna si fondava unicamente sulla deposizione del teste Guarino (che riconosceva solo alcuni imputati) e non valutava possibili attribuzioni della frase "ora torniamo di là, ora torniamo a picchiarli" ad altri soggetti; inoltre si censurava che dalle videoriprese non risultasse atteggiamento minaccioso, che le vittime non avevano riconosciuto Di Giulio come aggressore e che non fosse stata valorizzata la dichiarazione spontanea del ricorrente (secondo cui si era allontanato nella direzione opposta). (2) violazione dell'art. 56 c.p. (tentativo): si sosteneva la mancanza di idoneità e univocità degli atti, configurando piuttosto atti meramente preparatori, poiché l'azione non avrebbe raggiunto un grado sufficiente da superare la soglia degli atti preparatori e le vittime non si erano accorte dell'avvicinamento del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sussistesse la cosiddetta "doppia conforme" (la motivazione della Corte d'appello si salda con quella del Tribunale) e che i motivi proposti mirassero a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione: l'assoluzione di altri imputati in primo grado non poteva essere riesaminata perché non impugnata dal Pubblico ministero, le videoriprese e la deposizione di Guarino (con riscontro filmico e l'indicazione che Di Giulio era alla testa del gruppo e che il gruppo aveva calzato guanti) erano stati correttamente valutati dai giudici di merito e smentivano la versione difensiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l'applicazione dei criteri di configurabilità del tentativo: la frase "ora torniamo di là, ora torniamo a picchiarli" (ripresa dai testi) e l'aver indossato guanti erano indici di direzione univoca e di idoneità degli atti a realizzare ulteriori lesioni; inoltre, in presenza delle vittime ancora a terra e del numero superiore di aggressori, gli atti erano idonei ex ante a creare pericolo concreto. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il requisito della punibilità del tentativo si fonda sulla presenza, negli atti compiuti, dell'idoneità causale e della direzione non equivoca verso la consumazione del reato. La Corte ha applicato l'art. 56 nel senso che anche atti apparentemente preparatori possono integrare tentativo se, valutati ex ante nelle circostanze del caso, risultano idonei e univocamente diretti alla consumazione.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamata per la limitazione formale dei motivi in cassazione: il ricorso era enunciato nei limiti previsti dalla normativa che disciplinerà il contenuto e la forma dell'impugnazione.
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese del procedimento in cassazione per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 12, comma 1, delle Preleggi
Richiamata per supportare l'interpretazione secondo cui la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi è superata: la valutazione è ancorata all'idoneità e alla direzione non equivoca degli atti rilevanti ai fini del tentativo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare i fatti o rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- Il principio della "doppia conforme" rende più difficile la cassazione quando la motivazione della Corte d'appello segue e convalida quella del Tribunale: le due decisioni vanno lette congiuntamente come un corpo unico di motivazione.
- Per configurare il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. non è necessaria la presenza di atti tipici formalmente esecutivi: anche atti classificabili come preparatori possono integrare il tentativo se, valutati ex ante, risultano idonei e non equivoci quanto alla direzione verso la consumazione del reato.
- Elementi indiziari combinati (es. espressioni verbali inequivoche riferite in giudizio, comportamenti come l'indossare guanti, riscontri video, posizione alla testa di un gruppo) possono suffragare la prova della volontà e della direzione degli atti, anche se singoli elementi isolati appaiono meno chiari.
- L'assenza, nei filmati, di un atteggiamento palesemente minaccioso o il mancato riconoscimento da parte delle vittime non escludono automaticamente la responsabilità se altri elementi probatori forniscono una valutazione complessiva coerente di idoneità e direzione degli atti.
- Chi propone ricorso alla Cassazione deve evitare argomentazioni riconducibili a una mera riconsiderazione del merito; il rischio è l'inammissibilità e la condanna alle spese e alle somme per la Cassa delle ammende.
Testo integrale
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