Cassazione Civile, Sentenza n. 19210/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda tardiva di insinuazione al passivo per euro 117.894,07 per prestazioni di trasporto. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del credito come prededucibile (rango di prededuzione) ai sensi dell'art. 3, c.1ter, dl n.347/03 in quanto fornitura necessaria al risanamento ambientale/sicurezza/continuità degli impianti strategici. Il Tribunale aveva ammesso il credito in chirografo ma escluso la prededuzione per insufficienza dei requisiti soggettivi (la sola autocertificazione non prova la qualifica di PMI secondo la raccomandazione 2003/361/CE e mancavano dati ULA) e per carenza dei requisiti oggettivi (mancanza di documentazione fatture/ordini/DDT e dichiarazione del difensore che i trasporti non avevano destinazione lo stabilimento di Taranto; le prestazioni non risultavano funzionali al processo produttivo degli altoforni). La ricorrente ha impugnato per vizi procedurali e di merito (anche violazione del diritto di difesa).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivi: 1) infondato il doglianza sul procedimento innanzi al giudice delegato/relatore: la trattazione e la decisione da parte del collegio sono compatibili con l'art. 99 l.fall.; 2) infondato il motivo relativo alla mancata costituzione dei commissari: il loro parere non è vincolante e il giudice delegato può rilevare d'ufficio questioni di verifica del passivo; non sussiste ultrapetizione; 3) infondato il motivo sulla prededucibilità: l'autocertificazione non è prova sufficiente della qualità di PMI ai fini dell'art. 3, c.1ter dl n.347/03 recependo la raccomandazione 2003/361/CE (dati ULA o documentazione probatoria richiesti); inoltre gli elementi oggettivi non erano provati. Nulla per le spese (mancata costituzione del commissario); la Corte dà atto dell'obbligo del versamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art.13, c.1quater, d.p.r. n.115/02.
Norme richiamate
decreto legge n.347/2003, art.3, comma 1-ter
Stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della prededuzione: il creditore deve essere PMI individuata secondo i parametri della raccomandazione 2003/361/CE e la fornitura deve essere necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza o alla continuità degli impianti strategici. Il Tribunale richiede prova documentale del requisito soggettivo oltre all'autocertificazione.
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6.5.2003), art.2
"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. ... piccola impresa ... meno di 50 persone ... fatturato annuo o totale di bilancio non superiori a 10 milioni di EUR. 3. ... microimpresa ... meno di 10 persone ... fatturato annuo o totale di bilancio non superiori a 2 milioni di EUR."
La raccomandazione fornisce i parametri di dimensione per definire la PMI; il legislatore nazionale ha recepito tali criteri ai fini limitati del riconoscimento della prededuzione, per cui serve prova documentale e non è sufficiente una mera autocertificazione.
decreto-legge 20.6.2017, n.91, art.8, comma 1-bis (convertito nella l. n.123/17)
Interpretazione autentica secondo cui rientrano nella categoria dei crediti prededucibili anche quelli delle imprese di autotrasporto che consentono la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva; tuttavia l'appartenenza a tale categoria richiede il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina sulla prededuzione.
art. 99 legge fallimentare (l.fall.)
Consente la trattazione delle impugnazioni dello stato passivo davanti al collegio o a uno dei suoi componenti delegato; la decisione del collegio dopo istruzione dal giudice relatore è compatibile con la norma e con la speciale procedura, senza applicare automaticamente le regole del rito ordinario.
art. 111 l.f. (richiamato)
Riferimento al regime dei crediti prededucibili nel contesto della legge fallimentare: i crediti che godono di prededuzione sono individuati secondo i criteri stabiliti dall'art.3 c.1ter del dl 347/03 e dalla normativa di settore.
art. 111-bis l.f. (menzionato nel ricorso)
La Corte osserva che il principio di non contestazione non comporta ammissione automatica del credito; il giudice delegato può rilevare d'ufficio questioni probatorie e di diritto nella verificazione del passivo.
DPCM 14.3.2014
Individua, nei piani di intervento, le prestazioni e gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute ai fini della possibile prededuzione; la fornitura deve inserirsi in tali interventi per assurgere a prededucibile.
legge n.20/2015 (l. 4.3.2015, n.20)
Norma introdotta in relazione all'Ilva che estende la disciplina alla gestione di stabilimenti di interesse strategico nazionale; tuttavia non esime dall'onere di fornire prova dei requisiti soggettivi e oggettivi per la prededuzione.
d.p.r. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma regolamentare richiamata dalla Corte in relazione all'onere di versamento a carico della ricorrente (la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento).
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art.3 c.1ter dl 347/03, è necessario provare sia il requisito soggettivo (qualità di PMI secondo i parametri della raccomandazione 2003/361/CE) sia i requisiti oggettivi (fornitura necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza o alla continuità degli impianti strategici). La mera autocertificazione non è di per sé sufficiente; occorre documentazione probatoria (es. dati ULA, bilanci, fatture, ordini, DDT).
- La non costituzione o la mancata contestazione da parte dei commissari (o del curatore) non obbliga il giudice a concedere automaticamente il credito: il giudice delegato può e deve verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti e sollevare eccezioni in tema di prova e diritto.
- Le prestazioni di autotrasporto possono qualificarsi come prededucibili solo se risulta effettivamente che consentono la funzionalità degli impianti produttivi strategici interessati (collegamento documentale tra servizio prestato e processo produttivo/rilevanti interventi ambientali o di sicurezza).
- Le regole procedurali speciali delle verificazioni del passivo (art.99 l.fall. e connessi) consentono modalità semplificate di trattazione e decisione; tuttavia il rispetto del diritto di difesa impone che le questioni decisive siano adeguatamente emerse e valutate dal giudice.
- In fase di insinuazione al passivo è fondamentale depositare un fascicolo probatorio completo (fatture, ordini, DDT, contratti, documentazione sul rapporto con lo stabilimento interessato) per sostenere richieste di prededuzione; l'assenza di tali documenti espone al rischio di ammissione in chirografo.
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