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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06134/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda una revocazione proposta dal contribuente avverso una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Erario e confermato un accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2007, fondato sulla sproporzione tra reddito dichiarato pari a zero e indici di capacità contributiva desunti dal possesso di tre autoveicoli e di un immobile. La CTR, in sede di revocazione, aveva ritenuto che la precedente decisione fosse viziata da errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere affermato, erroneamente, che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che si era sottratto al contraddittorio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che i fatti indicati dalla CTR non integravano errori revocatori. La Corte ha ritenuto fondato tale motivo, osservando che l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto non controverso, rilevante e decisivo, mentre la CTR aveva in parte riesaminato il merito e, quanto al preteso mancato contraddittorio, aveva valorizzato un fatto irrilevante perché, per l'anno 2007, non vi era un obbligo di contraddittorio preventivo per quel tipo di accertamento; il contribuente, peraltro, non si era costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c. Ha inoltre condannato il contribuente intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensando quelle dei gradi di merito. Il nucleo decisorio è che la revocazione era stata illegittimamente ammessa perché i fatti valorizzati dalla CTR non integravano un errore revocatorio decisivo.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione degli atti o dei fatti di causa: supposizione dell'esistenza di un fatto escluso o dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non fosse controverso e sia decisivo per la decisione. Non è utilizzabile per rimettere in discussione il merito della causa.

  • art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    Quando l'accoglimento del ricorso rende inutile il rinvio, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.

  • art. 22 del d.l. n. 78/2010

    È richiamato per escluderne l'applicabilità ratione temporis all'anno d'imposta 2007; il contraddittorio preventivo previsto dalla norma non operava per la fattispecie decisa.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia percepito in modo inesatto un fatto processuale o extraprocessuale già definitivamente acquisito, non controverso e decisivo, e non quando la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione giuridica dei fatti o per sostituire al precedente giudizio una diversa ricostruzione della controversia.
  • Ai fini della revocazione, il fatto erroneamente percepito deve essere decisivo, cioè idoneo, se correttamente percepito, a determinare un esito diverso della decisione; un errore su circostanze irrilevanti non basta.
  • In tema di accertamento sintetico per annualità anteriori all'operatività della disciplina sul contraddittorio preventivo richiamata dalla Corte, l'eventuale mancata instaurazione del contraddittorio non integra di per sé un errore revocatorio decisivo, potendo le giustificazioni del contribuente essere fatte valere in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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