Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01782/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un estratto di ruolo relativo a sanzioni amministrative, deducendo la mancata notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito. Il giudice di pace accolse l’opposizione dichiarando prescritto il credito e compensando le spese. La parte soccombente in punto spese impugnò poi la decisione lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso l’interesse ad impugnare: in particolare, affermava di aver rinunciato al patrocinio a spese dello Stato, anche per effetto della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., con conseguente sussistenza di un interesse a ottenere la condanna alle spese delle controparti invece della compensazione. La controricorrente resistette sostenendo l’infondatezza del motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che la doglianza fosse formulata in modo non autosufficiente quanto all’allegata rinuncia al patrocinio, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto l’atto né indicato con precisione dove fosse reperibile. Inoltre, nel merito, ha affermato che la richiesta di distrazione delle spese non equivale a rinuncia al patrocinio a spese dello Stato né ne determina la revoca, trattandosi di istituti distinti: il patrocinio è un diritto della parte non abbiente, mentre la distrazione è un diritto personale del difensore. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, l’appello sulle spese era privo di interesse ex art. 100 c.p.c., perché una eventuale condanna della controparte alle spese avrebbe giovato solo all’Erario e non alla parte ammessa al beneficio. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Viene richiamato come base dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo e il credito azionato.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese disposta nel primo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire e ad impugnare deve consistere in un’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile; in mancanza l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese è qualificata come diritto personale del difensore e non come rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    La revoca dell’ammissione al patrocinio è possibile solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma; la richiesta di distrazione non vi rientra.

  • art. 131 d.P.R. n. 115/02

    L’ammissione al patrocinio garantisce la copertura non solo del compenso del difensore ma anche degli altri costi processuali previsti dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di esito favorevole alla parte ammessa, la rifusione delle spese processuali è disposta in favore dell’Erario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è non autosufficiente se non riproduce l’atto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione e l’eventuale produzione nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione l’interesse ad impugnare va valutato in base all’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile che potrebbe derivare dall’accoglimento del gravame; la mera correzione della motivazione o di un capo privo di effetti utili non basta.
  • La richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non equivale, di per sé, a rinuncia al patrocinio a spese dello Stato e non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio.
  • Il patrocinio a spese dello Stato è un diritto della parte non abbiente, che resta nella sua disponibilità esclusiva e non può essere inciso dalle scelte processuali del difensore.
  • La distrazione delle spese è un istituto eccezionale e distinto dal patrocinio a spese dello Stato: attribuisce al difensore un diritto personale al pagamento da parte del soccombente, ma non incide sul rapporto tra la parte ammessa e l’Erario.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato è possibile solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge; non è consentita un’estensione analogica di tali cause.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.