Cassazione Penale, Ordinanza n. 34686/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per ricettazione del veicolo di provenienza furtiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di un imputato per ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva, in relazione a fatti risalenti a epoca anteriore e prossima al 4 settembre 2018. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come furto e che non fosse corretto ritenere integrata la ricettazione solo perché l'imputato non aveva confessato il furto; 2) violazione di legge in relazione all'art. 624 c.p., per la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto. La Corte ha ritenuto i motivi connessi, ma manifestamente infondati, osservando che essi riproducevano sostanzialmente doglianze già formulate in appello e disattese, senza costituire una critica argomentata alla decisione di merito. Ha inoltre ribadito che, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, in quanto indice di volontà di occultamento e di acquisto in mala fede; l'imputato non ha un onere probatorio, ma solo un onere di allegazione di una spiegazione attendibile della provenienza del possesso, valutabile dal giudice secondo il libero convincimento.
Norme richiamate
La ricettazione è configurabile anche quando l'elemento soggettivo sia desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, indice di acquisto in mala fede e di volontà di occultamento.
La difesa invocava la riqualificazione del fatto come furto, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fossero i presupposti per sostituire la qualificazione in ricettazione con quella di furto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La doglianza di vizio di motivazione è stata ritenuta inammissibile nella sostanza perché meramente reiterativa di censure già esaminate e non dotata di specifica critica argomentata.
art. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero
Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914
L'imputato non ha un onere probatorio sulla provenienza del possesso, ma un onere di allegazione di elementi attendibili, valutabili dal giudice secondo il libero convincimento.
art. 29198 del 25/5/2010, Fontanella
Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265
L'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche attraverso l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente censure già disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono non specifici e possono essere dichiarati inammissibili.
- Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da indici sintomatici quali l'omessa o inattendibile spiegazione della provenienza del bene ricevuto, perché tale condotta è logicamente compatibile con l'acquisto in mala fede e con la volontà di occultamento.
- In tema di ricettazione, non grava sull'imputato un onere di prova piena sulla legittima provenienza del bene, ma solo un onere di allegazione di una spiegazione attendibile del possesso; tale spiegazione è poi apprezzata dal giudice di merito secondo il libero convincimento.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in furto non può essere accolta quando la ricostruzione di merito, logicamente motivata, sorregga invece la diversa figura della ricettazione sulla base degli indizi disponibili.
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