Cassazione Penale, Ordinanza n. 31959/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 dicembre 2025, che aveva confermato la sua condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per la detenzione di parti di arma da guerra e del relativo munizionamento. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello non si fosse adeguatamente confrontata con le ragioni dedotte sul punto e non avesse valutato gli elementi favorevoli suscettibili di incidere sulla pena in senso più vantaggioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Ha ritenuto ampia e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva giustificato l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva rilevando l'assenza di ulteriori elementi favorevoli, oltre alla necessità di neutralizzare l'aumento derivante dalla recidiva. La gravità della condotta era stata inoltre valorizzata in ragione dell'esistenza di un precedente specifico e della violazione di un precedente divieto prefettizio di detenere armi, nonostante il quale l'imputato aveva commesso nel luglio 2023 un fatto analogo. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La concessione delle attenuanti generiche e il loro peso nel giudizio di bilanciamento sono valutati alla luce degli elementi concretamente favorevoli all'imputato.
La gravità del reato e la personalità dell'imputato possono essere valorizzate nella determinazione della pena, anche considerando precedenti specifici e la reiterazione di condotte analoghe.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è adeguatamente motivato quando il giudice indica l'assenza di ulteriori elementi favorevoli all'imputato e chiarisce che le attenuanti sono state riconosciute nei limiti necessari a neutralizzare l'aumento derivante dalla recidiva.
- Nel sindacare il trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando si limita a invocare una più favorevole valutazione degli elementi personali senza individuare specifiche omissioni o illogicità della motivazione sul bilanciamento delle circostanze.
- La gravità della condotta e la personalità dell'imputato possono essere desunte anche dall'esistenza di un precedente specifico e dalla commissione di un fatto analogo nonostante un precedente divieto prefettizio di detenere armi.
Come è indicizzato
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