Cassazione Civile, Ordinanza n. 38358/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vendita di un autocarro concluso nel 2006. L'acquirente aveva ottenuto in primo e secondo grado la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, sul presupposto che il veicolo consegnato non corrispondesse all'allestimento pattuito: nell'offerta risultava indicata una "furgonatura isotermica spessore 25 mm", mentre la consulenza tecnica aveva evidenziato che il mezzo era privo di una furgonatura assimilabile a quella concordata e presentava vizi strutturali e infiltrazioni tali da renderlo inidoneo al trasporto di alimenti. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e mancata integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che la Corte d'appello non avesse chiesto chiarimenti al CTU né provveduto sull'istanza istruttoria; 2) omesso esame, e in sostanza omessa pronuncia, sulla questione della composizione del bene, sostenendo che la furgonatura fosse autonoma, perfettamente amovibile e scorporabile dall'autocarro, con valore limitato; 3) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. per non avere ridotto l'importo da restituire tenendo conto dell'uso del bene per oltre otto anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto invalida la costituzione del nuovo difensore della ricorrente, richiamando la disciplina previgente dell'art. 83, comma 3, c.p.c. applicabile ai giudizi iniziati prima della riforma. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che la richiesta di riconvocazione del consulente o di supplemento di consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello era già completa e fondata su un apprezzamento in fatto non sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse risposto alla specifica doglianza sulla composizione del bene e sull'autonomia di valore della furgonatura, integrando così un'omessa pronuncia su un motivo di appello. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione iniziato prima della riforma, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso; occorre il conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche quando debba essere sostituito il difensore originariamente nominato e deceduto nelle more.
La disciplina previgente dell'art. 83, comma 3, c.p.c. continua ad applicarsi ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della riforma.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sindacare valutazioni di merito o per sollecitare un nuovo esame delle prove.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla risoluzione del contratto e sugli effetti restitutori.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla retroattività della risoluzione e sulla misura della restituzione del prezzo.
Massime di principio
- La richiesta di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio o di espletamento di un supplemento di consulenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è censurabile in cassazione quando la motivazione della sentenza dia conto, in modo sufficiente, dell'irrilevanza o superfluità dell'indagine ulteriore.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, né di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Quando una parte deduce in appello una specifica questione di fatto o di qualificazione del bene e il giudice di merito non fornisce risposta, la censura in cassazione può integrare un'omessa pronuncia sul motivo di gravame, con conseguente cassazione con rinvio.
- In caso di risoluzione per inadempimento, la questione dell'incidenza dell'uso del bene e dell'eventuale scorporabilità di componenti autonome deve essere esaminata dal giudice di merito se specificamente dedotta, poiché può incidere sulle conseguenze restitutorie.
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