Cassazione Penale, Sentenza n. 13045/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso in Cassazione articolando due censure: 1) omissione dell'applicazione della pena accessoria obbligatoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, prevista quando la condanna alla reclusione è non inferiore a tre anni (violazione dell'art. 29 cod. pen.); nel caso di specie il Tribunale aveva inflitto a ciascuno la pena di 4 anni e 15 giorni di reclusione, superando la soglia di tre anni; 2) illegittima concessione della sospensione condizionale della pena a Vito Colella, nonostante la pena detentiva inflitta fosse superiore al limite legale di due anni previsto per la concessione del beneficio (violazione dell'art. 163 cod. pen.). Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione dell'interdizione per cinque anni a entrambi e revoca della sospensione condizionale concessa a Colella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Macerata nei limiti indicati: 1) ha rilevato l'omessa applicazione, non discrezionale, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ha disposto l'applicazione di detta interdizione per la durata di cinque anni nei confronti di Paolo Paterno e Vito Colella; 2) ha dichiarato illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a Vito Colella, avendo la pena detentiva superato il limite di due anni, e ha annullato senza rinvio la statuizione che aveva concesso quel beneficio (la sospensione è eliminata). Le altre statuizioni della sentenza di merito restano impregiudicate nei limiti in cui non sono state annullate.
Norme richiamate
art. 29, primo comma, cod. pen.
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Si tratta di una previsione vincolata che impone l'applicazione automatica dell'interdizione per cinque anni quando la pena detentiva inflitta è pari o superiore a tre anni; il giudice di merito non ha discrezionalità nel non applicarla.
art. 163, primo comma, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è concedibile solo se la pena detentiva non supera i due anni (o se la pena pecuniaria, ragguagliata, sia equivalente a una pena detentiva non superiore a due anni); il limite è un presupposto di legge che esclude la discrezionalità favorevole quando non è rispettato.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di determinati vizî (tra cui l'omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata), di annullare senza rinvio la sentenza di merito e di applicare direttamente la statuizione mancante.
Sezioni Unite, sentenza Galdini n. 47502 del 29/09/2022 (Rv. 283754 - 02)
La giurisprudenza di legittimità afferma che, quando la Corte di Cassazione rileva l'illegittima omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, deve annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a tale omissione e può pronunciarsi applicando la pena accessoria; non è ammissibile la rettificazione ex art. 619, comma 2, c.p.p. per sanare tale vizio.
Massime di principio
- Se la pena detentiva inflitta è pari o superiore a tre anni, l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni è una conseguenza automatica e deve essere espressamente applicata dal giudice: la sua omissione è vizio rilevabile e sanabile da Cassazione con annullamento senza rinvio limitato a tale omissione.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando la pena detentiva supera il limite di due anni; la violazione di questo limite comporta l'annullamento senza rinvio della statuizione che ha concesso il beneficio.
- Quando la legge stabilisce presupposti e durata di una pena accessoria in modo vincolato, il giudice non dispone di margini discrezionali: in caso di omissione la Corte di Cassazione può intervenire con annullamento senza rinvio e applicazione del vizio rimosso, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- L'annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione in relazione a un vizio formale o a omissione di una statuizione necessaria non implica una nuova valutazione del merito circa la responsabilità principale, ma corregge o integra la decisione nei limiti strettamente necessari.
- Difese e giudici di merito devono verificare preventivamente i presupposti di legge per i benefici (come la sospensione condizionale) e l'applicabilità automatica di pene accessorie per evitare rilievi di legittimità in sede di cassazione.
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