Cassazione Penale, Ordinanza n. 23257/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce resa in sede di rinvio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena dopo l'annullamento con rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto ricalcolare diversamente il trattamento sanzionatorio a seguito dell'eliminazione del segmento di pena riferito ai reati dichiarati estinti per prescrizione. In particolare, si contestava che fosse stata mantenuta la pena base e che la riduzione operata non fosse conforme ai limiti del giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio soltanto l'eliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di cui al capo A), limitatamente agli episodi commessi sino al 30/07/2011, perché estinti per prescrizione. La Corte territoriale ha correttamente eliminato sei mesi di reclusione corrispondenti ai reati omogenei dichiarati prescritti, senza modificare la pena base e senza determinare una reformatio in peius. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati per la qualificazione del reato di cui al capo A, trattandosi di peculato in concorso di persone; il profilo sostanziale non era oggetto di nuova contestazione nel ricorso, ma è indicato per delimitare il segmento di pena interessato dal giudizio di rinvio.
Richiamato per affermare che sul capo non devoluto o non inciso dall'annullamento si forma giudicato parziale, con stabilizzazione della parte di decisione non travolta.
Richiamato per affermare che nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti della decisione rescindente e non può modificare la pena base già coperta da giudicato parziale.
principio di divieto di reformatio in peius
Applicato anche al giudizio rescissorio: quando impugna il solo imputato, la pena complessiva non può essere aumentata rispetto a quella già irrogata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale, il giudice è vincolato al dictum rescindente e può intervenire solo sul segmento della decisione espressamente travolto dall'annullamento.
- Quando l'impugnazione è proposta dal solo imputato, opera il divieto di reformatio in peius anche nella fase rescissoria, sicché la pena complessiva non può superare quella già inflitta.
- La pena base stabilita nel giudizio di merito non può essere rimessa in discussione se su di essa si è formato giudicato parziale; il giudice del rinvio può solo eliminare o ridurre il tratto di pena inciso dalla declaratoria di prescrizione o dall'annullamento.
- La correzione del trattamento sanzionatorio effettuata in conformità ai limiti del rinvio non integra vizio di legge né vizio di motivazione, quando il giudice di rinvio mantenga invariata la pena base e si limiti a espungere il quantum riferito ai capi o episodi caduti per prescrizione.
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