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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38490/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2025. Il primo ricorrente contestava la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, lamentando in sostanza la mancanza dell'elemento oggettivo e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, la Corte di cassazione richiama che il giudice di merito aveva valorizzato il possesso delle chiavi dell'officina in cui erano stati rinvenuti i mezzi ricettati, la fuga alla vista della polizia giudiziaria a bordo di un mezzo regolare uscito proprio da quell'officina, il tentativo di disfarsi delle chiavi e la sua indicazione, da parte del coimputato, come stabile collaboratore nell'attività di vendita di ricambi auto. Il secondo motivo, comune a entrambi, censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la pretesa eccessività della pena. La Corte rileva che tali doglianze miravano a una rivalutazione del merito e che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sia sul diniego delle attenuanti sia sulla commisurazione della pena, richiamando gli elementi ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente e il primo motivo del secondo ricorrente non consentiti in sede di legittimità perché diretti a ottenere una rilettura del materiale fattuale e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo comune relativo alle attenuanti generiche e alla pena, osservando che la motivazione della sentenza di appello era congrua e rispettosa dei canoni di legge e di logica. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della ricettazione oggetto di censura in ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto di fatto e dunque inammissibile in cassazione

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della motivazione sulla pena e sulla commisurazione sanzionatoria

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per il giudizio discrezionale sulla determinazione della pena; non occorre esaminare singolarmente tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli decisivi

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato nel condannare i ricorrenti, oltre alle spese, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove quando la censura mira soltanto a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza di merito sulla responsabilità è insindacabile in cassazione se è esente da vizi logici o giuridici e se individua elementi fattuali coerenti e convergenti a sostegno della decisione.
  • Il giudice che neghi le circostanze attenuanti generiche non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente che il giudice richiami gli elementi di maggiore rilievo ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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