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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47153/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame che aveva ripristinato la custodia cautelare: il Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore aveva invece revocato la misura ritenendo venute meno le esigenze cautelari sulla base di elementi sopravvenuti emersi nel dibattimento (ruolo limitato dell'indagato, risalente temporalità degli ultimi fatti, lunga detenzione, assenza di contatti con la consorteria, irrilevanza di alcune prove), mentre il riesame aveva ritenuto persistenti le esigenze richiamando il quadro indiziario più antico e formulando valutazioni apodittiche (es. interpretazione della cessione di slot machine quale prova di pericolosità). Sono stati anche depositati motivi nuovi che ribadivano l'insufficiente confronto del riesame con le argomentazioni del Tribunale di Nocera Inferiore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta carente e non idonea a superare la dettagliata valutazione del Tribunale dibattimentale. In particolare il riesame non ha adeguatamente contrastato gli elementi sopravvenuti che indicavano il venir meno delle esigenze cautelari e non ha fornito specifiche ragioni per ritenere persistente il pericolo. È stato disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Salerno che aveva ripristinato la custodia cautelare; rimane quindi efficace la revoca della misura disposta dal Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato contestato è l'associazione di tipo mafioso; in tema cautelare per reati associativi sussiste una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari, ma tale presunzione non esime il giudice dall'esaminare elementi sopravvenuti e dal motivare specificamente sulla loro incidenza.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che, anche per reati associativi, quando intercorre un significativo lasso di tempo tra i fatti e l'adozione della misura il giudice deve motivare puntualmente sulla rilevanza del tempo trascorso rispetto alle esigenze cautelari.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nella fase istruttoria: la mancata richiesta da parte del PM di acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini può essere valorizzata come elemento sulla non sussistenza di pressioni illecite su testimoni.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023 (Drewes)

    Principio secondo cui il 'giudicato cautelare' nelle pronunzie incidentali ha portata più ristretta rispetto alla cosa giudicata; se cambia la situazione processuale è necessario un nuovo esame.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 (Di Matteo)

    Il sopravvenuto stato detentivo non esclude di per sé la partecipazione al sodalizio, ma la cessazione del legame può risultare da elementi quali un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria; l'onere di allegazione grava sull'interessato e non deve essere contrastato da dati significativi contrari.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021 (Scozzafava)

    Il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, anche d'ufficio, sull'incidenza del tempo trascorso tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La preclusione derivante da un precedente 'giudicato cautelare' in sede incidentale non impedisce un nuovo esame se sopravvengono elementi diversi o nuovi; il giudice deve valutare questi elementi e motivare specificamente il loro impatto.
  • Per i reati associativi di tipo mafioso esiste una presunzione relativa circa la persistenza delle esigenze cautelari, ma non è una regola assoluta: il decorso del tempo e circostanze oggettive sopravvenute possono far venir meno le esigenze e devono essere motivate.
  • Il semplice richiamo al quadro indiziario originario non è sufficiente per respingere argomentazioni che indicano la cessazione delle esigenze cautelari; l'appello cautelare deve confutare punto per punto le nuove evidenze.
  • La cessione o ricollocazione di beni/attività da sola non prova finalità illecite: per ritenere che costituisca elemento indiziario di pericolosità occorrono specifici elementi di collegamento o prova dell'intento criminoso.
  • L'intervenuta detenzione e l'assenza di contatti con la consorteria possono essere elementi utili a dimostrare la dissociazione o il venir meno delle esigenze cautelari, purché non contrastati da elementi contrari significativi.
  • Il giudice, sia in primo grado che in sede di riesame, ha l'obbligo di motivare puntualmente sull'attualità delle esigenze cautelari, in particolare quando tra i fatti contestati e la misura è intercorso un consistente lasso di tempo.

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