Cassazione Penale, Ordinanza n. 15787/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato il giudizio di responsabilità per i capi indicati come A) e per il reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, sostenendo che gli elementi acquisiti, in particolare le dichiarazioni della parte civile/persona offesa, fossero stati valutati erroneamente e chiedendo una diversa qualificazione del fatto nella violenza privata. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, prospettando che le condotte violente e aggressive dovessero essere sussunte in un diverso titolo di reato e, in particolare, sostenendo la riconducibilità della vicenda all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura del compendio probatorio.
Norme richiamate
Richiamato solo come riferimento al reato indicato in imputazione/qualificazione giuridica; dal testo emerge il tema della ricettazione quale reato contestato, ma la norma esatta non è esplicitamente riportata nel corpo della motivazione come articolo.
Richiamato in via implicita dalla distinzione giurisprudenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte afferma che la condotta costrittiva finalizzata a conseguire un ingiusto profitto patrimoniale integra estorsione.
La Corte richiama la nozione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reato in cui violenza o minaccia sono impiegate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi al giudice.
Norma evocata implicitamente dal riferimento ai limiti del ricorso per cassazione e ai motivi non consentiti in sede di legittimità, in particolare quando si sollecita una rivalutazione del fatto e delle prove.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende e delle spese processuali è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come mera rilettura degli elementi fattuali.
Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala
Richiamata per il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: si ha estorsione quando la violenza o minaccia sono finalizzate a conseguire un vantaggio patrimoniale ingiusto e non a far valere un diritto già esistente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e immune dai vizi denunciati.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché solo apparente.
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla finalità della condotta: se la violenza o minaccia servono a far valere un diritto già esistente e azionabile, ricorre l'esercizio arbitrario; se, invece, la costrizione è diretta a far sorgere o ottenere un vantaggio patrimoniale ingiusto non tutelabile in giudizio, ricorre l'estorsione.
- Le condotte violente o aggressive possono costituire le modalità esecutive del reato più grave, se risultano assorbite nella fattispecie unitaria accertata dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile, se costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15713/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →