Sentenza del 15/12/2022 n. 36870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha proposto revocazione dell'ordinanza n. 8427/18 (depositata il 5/4/2018) con unico motivo (illustrato in memoria): errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n.4. Il ricorrente deduceva che la Corte, nel decidere sul ricorso del Comune di Salerno avverso la sentenza della CTR relativamente a un avviso di accertamento ICI 2007, aveva ritenuto erroneamente che il ricorso per cassazione fosse stato regolarmente notificato. In particolare A.A. lamentava l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. e, perciò, la sua contumacia sarebbe stata involontaria; chiedeva inoltre la rimessione in termini per la irregolarità della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto applicabile il termine semestrale di impugnazione (art. 391-bis c.p.c.) alla ordinanza pubblicata il 5/4/2018 e ha qualificato la questione della notifica come materia da esaminare sotto la disciplina dell'impugnazione tardiva (art. 327 c.p.c.), non come rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Quanto al merito della revocazione, la Corte ha escluso che la dedotta incompletezza del procedimento notificatorio possa costituire l'errore di fatto richiesto dall'art. 395 c.p.c., n.4: la censura riguarda una valutazione giuridica sulla ritualità della notifica (omessa produzione dell'avviso di ricevimento), non una falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile. Spese a carico del ricorrente: liquidate in Euro 2.200,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater e 1-bis).
Norme richiamate
richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è strettamente delimitata: riguarda errori di percezione immediati e incontestabili sugli atti interni al giudizio di legittimità; non comprende valutazioni giuridiche o accertamenti probatori che richiedono indagini ermeneutiche.
termine semestrale per l'impugnazione delle decisioni pubblicate
Per le ordinanze pubblicate dopo l'entrata in vigore della conversione del D.L. n.168/2016 (L. n.197/2016) si applica il termine di impugnazione ridotto a sei mesi; applicazione confermata anche in mancanza di specifica disposizione transitoria, sul fondamento dell'art.11 preleggi.
D.L. n.168/2016 conv. L. n.197/2016
riduzione del termine di impugnazione
Ha ridotto il termine di impugnazione per provvedimenti pubblicati successivamente alla conversione; la Corte applica tale termine alle ordinanze pubblicate dopo la data di conversione.
disciplina dell'impugnazione tardiva
La disciplina dell'impugnazione tardiva si applica anche alla revocazione: richiede la prova della nullità della notificazione e dell'ignoranza del processo, salvo il caso di inesistenza della notifica dove l'ignoranza si presume iuris tantum.
Nel caso concreto la pretesa rimessione in termini non era la via corretta per sanare la tardività della revocazione; la questione va esaminata secondo le regole sull'impugnazione tardiva (art.327).
raccomandata informativa e avviso di ricevimento
L'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è relevant e per contestare la validità della notificazione è necessario il relativo accertamento probatorio; la mancanza di tale documento configura una questione di nullità o inesistenza della notifica che va dimostrata e non rientra automaticamente nell'errore di fatto revocatorio.
art. 11 Preleggi
principio generale per applicazione della norma nel tempo
In assenza di disciplina transitoria specifica, le modifiche normative si applicano ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della norma secondo il principio dell'applicazione temporale delle leggi.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis
contributo unificato e maggiorazione
Normano la condanna alle spese e la possibilità di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, come applicato dalla Corte (liquidazione di Euro 2.200,00 e verifica dell'ulteriore contributo se dovuto).
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è uno strumento eccezionale e va usato solo per errori di percezione immediatamente rilevabili negli atti interni: non copre contestazioni di legittimità della notifica o valutazioni giuridiche.
- Le questioni sulla nullità o sulla inesistenza della notificazione devono essere affrontate sotto la disciplina dell'impugnazione tardiva (art. 327 c.p.c.); il ricorrente deve dimostrare la nullità e l'ignoranza del processo, salvo la presunzione iuris tantum nei casi di inesistenza della notifica.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non è la via per sanare la tardività di una revocazione quando sussistono profili di impugnazione tardiva disciplinati dall'art. 327 c.p.c.
- In assenza della produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la parte che contesta la regolarità della notifica deve fornire adeguata prova; l'omessa produzione può comportare il rigetto della censura se la questione richiede valutazioni giuridiche o probatorie.
- Se una norma riduce i termini di impugnazione e si applica ai provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore, il termine ridotto opera anche per i rimedi straordinari, salvo diversa disposizione transitoria; è quindi essenziale contabilizzare la data di pubblicazione della decisione impugnata.
- Per contestazioni connesse alla notifica in sede di legittimità, è opportuno allegare e depositare in giudizio tutti i documenti relativi alla notifica (busta, ricevute, avvisi di ricevimento, certificazioni PEC) per non vedere la censura qualificata come mera valutazione giuridica inammissibile in revocazione.
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