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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 1353 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

ICI - potestà impositiva sulle piattaforme che insistono sul mare continentale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento I.C.I. e I.M.U. riferiti agli anni 2010-2015 per piattaforme di coltivazione di idrocarburi insistenti sul mare continentale oltre le 12 miglia marine; questione se le piattaforme possano essere considerate immobili soggetti a tributo comunale, tenuto conto della territorialità del tributo, della complessità della georeferenziazione, della natura dei manufatti e del quadro del diritto internazionale marittimo (Convenzione di Montego Bay).

La decisione

La Commissione regionale ha riformato integralmente le sentenze di primo grado, ha accolto i ricorsi di E, annullato gli avvisi di accertamento emessi dai Comuni per gli anni contestati e ha compensato le spese di giudizio. Motivazione: prima del 2019 lo Stato non aveva espressamente esercitato potestà tributaria sulle piattaforme marine oltre le 12 miglia; il principio di territorialità dei tributi locali e la specificità delle piattaforme (assenza di collegamento territoriale e di fruizione di servizi comunali, difficoltà di georeferenziazione, competenza statale sulle concessioni) escludono la tassabilità comunale per il periodo oggetto degli accertamenti.

Norme richiamate

  • Sentenze Corte di Cassazione n. 3168, 19509, 19510 del 2016 e n. 13794 del 2005

    n. 3168, 19509, 19510/2016; n.13794/2005

    Riguardavano piattaforme sul mare territoriale (entro le 12 miglia) e non hanno affrontato la specificità delle piattaforme oltre le 12 miglia; pertanto non risultano pienamente vincolanti per il caso in esame.

  • Art. 1, comma 728, legge n. 205 del 27.12.2017

    art. 1, comma 728, legge 27.12.2017, n.205

    Usata dai primi giudici come norma operante in continuità con la disciplina previgente, ma ritenuta lacunosa e insufficiente a risolvere le questioni sostanziali relative alla territorialità e alla tassazione delle piattaforme oltre le 12 miglia.

  • Legge 42 del 2009

    Richiamata in relazione al principio di territorialità dei tributi locali; conferma la necessità di un collegamento territoriale per l'applicazione di ICI/IMU.

  • Legge 267 del 2000, art. 13

    Non prevede alcun concetto di 'mare comunale'; definisce funzioni amministrative del Comune in termini di popolazione e territorio, subordinandole a norme statali o regionali che attribuiscano competenze differenti.

  • Convenzione di Montego Bay (UNCLOS)

    Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS)

    Stabilisce la distinzione delle zone marittime e attribuisce agli Stati poteri sovrani o di giurisdizione differenziati; evidenzia che i rapporti sul mare sono regolati prioritariamente tra Stati e che eventuali poteri impositivi richiedono espressa regolazione statale.

  • Istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (2019)

    introduzione normativa (2019) sull'imposta immobiliare per piattaforme marine

    Dal 2019 lo Stato ha inteso esercitare la potestà tributaria su tali impianti; tale innovazione normativa conferma che in assenza di normativa esplicita antecedente, le pretese tributarie comunali per gli anni 2010-2015 erano infondate.

  • Giurisprudenza Corte Costituzionale (richiamo generale)

    Riconosce la possibilità che Regioni esercitino poteri su porzioni di mare di competenza regionale, ma non attribuisce analoghe competenze ai Comuni; supporta il principio che la potestà sui mari non si estende automaticamente agli enti locali.

Massime di principio

  • Principio di territorialità: I tributi immobiliari comunali (ICI/IMU) richiedono un chiaro collegamento territoriale dell'immobile con il Comune; piattaforme oltre le 12 miglia non presentano tale collegamento di regola.
  • Diritto internazionale marittimo: zone marittime (mare territoriale, ZEE, alta marea) comportano diverse competenze statali e regionali; l'esercizio della tassazione richiede disciplina statale esplicita.
  • Effetto della normativa del 2019: solo dopo l'esplicita previsione statale del 2019 può ritenersi legittima un'imposizione sulle piattaforme marine; pretese anteriori risultano generalmente invalide.
  • Insufficienza del criterio del 'beneficio' o 'correlazione': la mera possibilità di collegare un vantaggio o una correlazione tra attività produttiva e territorio comunale non è sufficiente senza un effettivo collegamento territoriale e fruizione di servizi comunali.
  • Onere di prova e georeferenziazione: il Comune che pretende la tassazione deve fornire georeferenziazione sicura e motivazione normativa chiara; vaghezza o conflitti di 'annessione' invalidano l'accertamento.
  • Specificità del bene: le piattaforme marittime hanno natura e modalità di funzionamento (isolarità, rifornimenti navali, organizzazione del lavoro) che le distinguono dagli immobili terrestri e giustificano un trattamento fiscale diverso.
  • Ruolo della giurisprudenza e limiti della motivazione: in materie complesse e con oscillazioni giurisprudenziali, le decisioni di primo grado devono motivare pienamente; la motivazione 'per relationem' non è adeguata a decisioni che incidono su questioni di principio.
  • Orientamento pratico per situazioni analoghe: prima del 2019 contestare gli avvisi comunali con argomenti su territorialità e diritto internazionale; dopo il 2019 valutare la normativa statale specifica e la corretta applicazione della nuova disciplina.

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